Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario: nomina del commissario ad acta per la liquidazione della Carta del Docente (TAR Sardegna n. 356 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo adito ex art. 114 cod. proc. amm. è competente a conoscere dell’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione alla corresponsione di somme, anche tramite l’accredito di importi su strumenti elettronici di pagamento. L’accertamento del diritto è contenuto nel giudicato, sicché l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione anche alla parte relativa alla sorte capitale. La mancata attuazione di tale obbligo, nonostante la parziale ottemperanza mediante liquidazione delle spese legali, costituisce inadempimento che legittima il ricorrente a chiedere la nomina di un commissario ad acta. Il commissario, individuato in un dirigente della struttura dell’amministrazione debitrice, opera senza diritto a compenso e con termine perentorio per l’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, imponeva l’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente, oltre interessi e rivalutazione. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la formazione del giudicato, accertata dalla cancelleria del Tribunale. Ha quindi rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto alla sola liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguita la parte della sentenza relativa al riconoscimento della sorte capitale.
Il Tribunale ha considerato l’accoglimento della domanda di ottemperanza, evidenziando come la disponibilità manifestata dall’amministrazione di sollecitare internamente l’esecuzione non fosse sufficiente a garantire una tempestiva soluzione bonaria, mancando utili indicazioni in tal senso. La semplice dichiarazione di volontà di ottemperare non può esimere il giudice dall’accertare l’inadempimento e dal predisporre gli strumenti per superarlo.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso e nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite e disposto la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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