Obbligo di astensione del compilatore per conflitto con il valutato (TAR Emilia-Romagna n. 869 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione del personale militare, le ipotesi di astensione del compilatore della scheda valutativa di cui all’art. 690 d.P.R. n. 90/2010 non hanno carattere tassativo ma esemplificativo, dovendosi ricondurre al generale principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.. L’obbligo di astensione sussiste anche al di fuori dei casi tipici, purché ricorrano fatti oggettivamente gravi che superino la normale e fisiologica divergenza di opinioni o di metodi tra superiore e inferiore. La circostanza che il valutato abbia formalmente denunciato il valutatore per un episodio di rilevante gravità, all’origine di un procedimento penale militare a carico di quest’ultimo, integra una situazione di conflittualità idonea a compromettere la serenità e l’obiettività del giudizio, rendendo illegittima la scheda valutativa redatta da chi avrebbe dovuto astenersi.
Il Fatto
Il ricorrente, Comandante di una Stazione dell’Arma dei Carabinieri, aveva ricevuto una valutazione “superiore alla media” nella scheda relativa al periodo 11.9.2023-3.7.2024, in luogo del giudizio “eccellente” conseguito nelle precedenti sei schede valutative. La dequalificazione sarebbe stata l’epilogo di una vicenda risalente al maggio 2024: il militare aveva denunciato al proprio superiore un comportamento mortificante posto in essere dal Capitano -OMISSIS-, proprio il compilatore della scheda impugnata, nei confronti di una Carabiniera in servizio presso la Stazione comandata dal ricorrente. Il fatto aveva avuto risonanza mediatica ed era stato all’origine di un procedimento penale militare.
Avverso la scheda valutativa il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, rigettato dal Ministero della Difesa con decreto del 14.11.2024. Nel ricorso in riassunzione il militare aveva dedotto il difetto di motivazione della scheda, il travisamento dei fatti e, soprattutto, la violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore, coinvolto in prima persona nella vicenda oggetto della denuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la giurisprudenza consolidata in materia di schede valutative militari, ha precisato che il giudizio espresso dai superiori gerarchici ha natura ampiamente opinabile e può essere sindacato solo in presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Tuttavia, un onere di maggiore specificazione della motivazione ricorre proprio quando emerga un improvviso e considerevole abbassamento delle precedenti qualifiche, come nel caso in esame.
Il Tribunale ha poi esaminato la censura relativa alla violazione dell’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 690 d.P.R. n. 90/2010. La norma individua tassativamente i soggetti che non possono compilare o revisionare documenti caratteristici, ma non contempla l’ipotesi del valutatore che abbia un conflitto personale con il valutato. Il Collegio ha osservato che una parte consistente della giurisprudenza ritiene dette ipotesi non tassative ma esemplificative, dovendosi applicare anche nell’ordinamento militare il generale principio di imparzialità ex art. 97 Cost.
In particolare, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024, il TAR ha rilevato che non ogni situazione di conflittualità genera l’obbligo di astensione: solo fatti oggettivamente gravi, che debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e metodi, possono imporre al compilatore di astenersi. Nel caso di specie, tale gravità sussiste, essendo il compilatore stato sottoposto a procedimento penale militare per i fatti denunciati dal ricorrente. La circostanza che la denuncia sia stata formalizzata proprio dal valutato non può non riverberarsi sulla serenità e obiettività del giudizio espresso dal valutatore.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ritenendo la censura sull’astensione fondata con valore assorbente sulle restanti doglianze, e ha annullato la scheda valutativa impugnata, ordinando all’Amministrazione di riformulare i giudizi affidando il compito a un valutatore diverso. Le spese di lite sono state interamente compensate.
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