Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per il mancato pagamento della Carta docente (TAR Sardegna n. 360 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile dal docente di ruolo che, avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ne lamenta la mancata esecuzione. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non provveda spontaneamente all’adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta, individuato preferibilmente nella figura del dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnando un termine perentorio per l’esecuzione. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente di ruolo adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del contributo individuale previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le modalità definite dall’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione provvedeva unicamente alla liquidazione delle spese legali, rimanendo inadempiente rispetto al pagamento del capitale. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro fattuale, rilevando come l’Amministrazione avesse ottemperato solo parzialmente alla sentenza, limitandosi a rifondere le spese di lite e lasciando ineseguita la condanna relativa al credito principale. La dichiarazione della difesa erariale, che riferiva di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non era accompagnata da alcuna utile indicazione circa una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, strumento processuale volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. La nomina è stata disposta individuando come commissario il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio.
Quanto al compenso, il Collegio ha osservato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non vi è luogo alla liquidazione di alcun emolumento. Il termine assegnato per l’adempimento è stato fissato in giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
La pronuncia si conclude con la condanna alle spese del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di essere antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.