L’autorizzazione unica tacita non può essere sospesa da condizioni illegittime e retroattive (TAR Sardegna n. 347 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica formatasi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 non può essere resa inefficace né sospesa da normative regionali sopravvenute che, con efficacia retroattiva, introducano limiti generalizzati alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con i principi di ragionevolezza, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 3 e 41 Cost. La disciplina sopravvenuta non si applica ai titoli già perfezionati in data antecedente alla sua entrata in vigore, in ossequio al principio del tempus regit actum. L’amministrazione non può subordinare l’efficacia di un titolo già formatosi a condizioni sospensive quali la conclusione della procedura espropriativa, l’acquisizione di concessioni demaniali o il raggiungimento di accordi con enti terzi, trattandosi di adempimenti che presuppongono, e non condizionano, la piena efficacia dell’autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva conseguito, in data 14 giugno 2024, un’autorizzazione unica in forma tacita per il potenziamento di un parco eolico, a seguito dell’accertamento giudiziale della formazione del titolo. In adempimento a una successiva sentenza del TAR in sede di ottemperanza, la Regione aveva adottato una determinazione con cui, pur rilasciando formalmente il titolo, ne subordinava l’efficacia a una serie di condizioni, tra cui l’applicazione delle prescrizioni della sopravvenuta legge regionale n. 20/2024, la prestazione di una garanzia fideiussoria di importo ingente, il rispetto di condizioni ambientali, l’acquisizione di concessioni demaniali, l’espletamento della procedura espropriativa e il raggiungimento di accordi con i Comuni interessati. La società impugnava il provvedimento, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili, nonché la successiva nota del Servizio del Genio civile che dichiarava la pratica improcedibile per asserite interferenze con il reticolo idrografico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la distonia del provvedimento impugnato rispetto alla funzione che era chiamato a svolgere: il supplemento procedimentale attivato a seguito del giudizio di ottemperanza doveva essere esclusivamente funzionale a rendere utilizzabile un titolo già compiutamente formatosi, e non già a sospenderne o condizionarne gli effetti. In questa prospettiva, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 nella parte in cui travolgeva i titoli già rilasciati, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Applicando tale insegnamento, il TAR ha ritenuto evidente l’illegittimità della determinazione impugnata nella parte in cui l’amministrazione aveva applicato alla società ricorrente la normativa regionale sopravvenuta, essendosi il titolo formato in data ampiamente antecedente all’entrata in vigore della legge, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento.
Con riferimento alle altre condizioni sospensive, il Collegio ha osservato come l’autorizzazione unica non richieda la previa disponibilità delle aree, potendo tale disponibilità essere sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ne consegue che gli effetti del titolo non possono essere subordinati allo svolgimento delle procedure espropriative, le quali presuppongono anzi l’apposizione del vincolo che deve precedere, e non seguire, l’avvio della procedura. Analogamente, è stato ritenuto illogico subordinare l’efficacia del titolo all’acquisizione delle concessioni demaniali, in quanto è proprio l’autorizzazione efficace a consentire di ottenere tali concessioni. Quanto alle condizioni ambientali, il TAR ha precisato che l’amministrazione non può sospensivamente condizionare gli effetti del titolo al loro rispetto, potendo al più ribadire l’obbligo di osservare le prescrizioni del provvedimento di VIA. Parimenti illegittima è stata ritenuta la clausola che subordinava l’efficacia dell’autorizzazione al raggiungimento di accordi con i Comuni, in quanto tale condizione rendeva di fatto inutilizzabile il titolo, rimettendone gli effetti alla volontà di soggetti terzi.
Il Collegio ha invece respinto le censure relative alla durata ventennale dell’autorizzazione, ritenendola conforme alla disciplina regionale e frutto di un equilibrato contemperamento tra esigenze contrapposte, rientrante nella discrezionalità amministrativa. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che il parere negativo del Genio civile avrebbe dovuto formarsi nel corso del procedimento autorizzatorio unico e che l’amministrazione aveva affermato l’interferenza con il reticolo idrografico senza prendere posizione sui dati istruttori forniti dalla ricorrente, limitandosi ad affermarne la non esaustività. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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