Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 537 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’accertamento dell’inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con tetto massimo pari al 10% dell’importo stesso. Il limite risponde alla funzione compulsiva e non punitiva della misura, in coerenza con il principio di effettività della tutela.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00, con condanna del Ministero all’erogazione.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione il 10.10.2024, senza che questa vi desse esecuzione, né proponesse impugnazione: la sentenza è passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria. Il ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione come ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, riconducendola alla fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti esecutivi entro ulteriori 60 giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. e i criteri di non manifesta iniquità, in linea con la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria.
Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà il commissario nominato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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