Autotutela doverosa del congedo assoluto per permanente inabilità al servizio (TAR Campania n. 929 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione annulla in autotutela un precedente decreto di collocamento in congedo, rettificandone la decorrenza, costituisce rettifica di calcoli numerici e non esercizio di un potere discrezionale di annullamento. Ne deriva che l’operazione è doverosa e vincolata e si sottrae ai limiti temporali di diciotto mesi previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nel calcolo del tetto massimo di aspettativa fruibile opera la sottrazione dei periodi in cui il militare è stato a disposizione dell’Autorità sanitaria, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 461/2001. Il collocamento in congedo assoluto decorre dalla data di accertamento della permanente inabilità al servizio, anche se anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione è intervenuta in autotutela sul decreto di collocamento in congedo, modificando la decorrenza del congedo assoluto. Il gravato provvedimento ha dato atto di un errore nella data di cessazione dal servizio permanente, rettificata per effetto della retrodatazione della inabilità permanente derivante da causa di servizio.
Il militare aveva chiesto la rettifica del decreto, sostenendo di essere stato erroneamente collocato nella riserva per superamento del tetto di aspettativa nel quinquennio mobile, senza scomputare i periodi trascorsi a disposizione dell’Autorità sanitaria. Respinta l’istanza, l’Amministrazione ha adottato il nuovo decreto, impugnato per due motivi: violazione della disciplina sul computo dell’aspettativa e tardività dell’autotutela rispetto all’art. 21-nonies. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 29 e 147 della legge n. 1133/1954, applicabili ratione temporis, secondo cui il militare giudicato permanentemente inabile al servizio cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto o nella riserva a seconda dell’idoneità. Analoga previsione è contenuta nel cod. ord. mil., che correla la cessazione alla permanente inabilità, se accertata anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa.
Quanto al limite di fruizione, l’art. 912 cod. ord. mil. stabilisce che i periodi di aspettativa per infermità o per motivi privati non possono superare cumulativamente due anni in un quinquennio. Nel calcolo del tetto massimo devono essere sottratti, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 461/2001, i periodi di ricovero in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate per cause di servizio, nonché, secondo la direttiva tecnica del Comando logistico dell’Esercito richiamata in sentenza, i periodi di accertamento sanitario che non comportino inidoneità assoluta.
Applicando tale disciplina, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha correttamente emendato l’errore di calcolo del precedente decreto. Nel biennio di interesse il ricorrente non aveva superato il tetto dei 730 giorni di aspettativa, poiché da quel periodo andavano detratti i 219 giorni in cui era stato a disposizione della Commissione medica. La cessazione dal servizio permanente, dunque, non poteva essere ancorata al superamento dell’aspettativa massima, ma alla data di accertamento della permanente inabilità, antecedente allo spirare del biennio.
Il Collegio esclude altresì la tardività dell’intervento, rilevando che l’operazione si è tradotta in una mera rettifica di calcoli numerici, di carattere doveroso e vincolato, estranea ai limiti temporali dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La censura è pertanto disattesa. Ne consegue l’infondatezza delle connesse domande di risarcimento e di indennizzo, peraltro solo genericamente dedotte. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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