Le aree non idonee non possono determinare divieti assoluti di installazione (TAR Sardegna n. 343 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 17 dicembre 2025, priva di base normativa i provvedimenti regionali che abbiano dichiarato improcedibile un’istanza di P.A.U.R. per la sola circostanza che l’area interessata dal progetto risulti individuata come non idonea dalla legge regionale. L’inidoneità di un’area non può equivalere ad un divieto assoluto e aprioristico di installazione, ma impone all’amministrazione una verifica in concreto, caso per caso, della compatibilità dell’impianto con le caratteristiche e il regime giuridico dell’area stessa.

Il Fatto

La società ricorrente, nel mese di aprile 2024, ha chiesto alla Regione Sardegna il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 24 MW nei comuni di Putifigari e Ittiri. L’iter è stato dapprima sospeso in seguito all’entrata in vigore della l.r. n. 5/2024, poi dichiarata incostituzionale, e successivamente riavviato. Con l’entrata in vigore della nuova l.r. n. 20/2024, la Regione ha però comunicato i motivi ostativi alla procedibilità dell’istanza, dichiarandola, con successiva nota, improcedibile in quanto il progetto ricadeva in un’area individuata come non idonea dalla nuova legge. La società ha quindi impugnato tali atti, deducendo anche l’illegittimità costituzionale della norma regionale applicata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso in quanto fondato sull’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, che ha introdotto un divieto generalizzato di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree non idonee, applicabile anche ai procedimenti in corso.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 17 dicembre 2025 che ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. La Consulta ha precisato che il potere regionale di individuare le aree non idonee, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico, dovendo evitare il rischio che gli organi politici regionali ricorrano a uno “strappo legislativo” per ostacolare la realizzazione di impianti sui propri territori.

Di conseguenza, gli uffici regionali non possono ricollegare alla mera individuazione dell’area come non idonea l’automatica e assoluta irrealizzabilità del progetto. L’amministrazione è invece tenuta a verificare caso per caso, senza automatismi e sulla base di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche dell’area interessata. L’assenza di tale verifica rende illegittimi i provvedimenti che hanno dichiarato l’improcedibilità dell’istanza.

Il TAR ha pertanto annullato gli atti impugnati, con conseguente obbligo per la Regione di riavviare il procedimento e di concluderlo nel termine di giorni 90. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della novità e complessità della controversia e dei mutamenti normativi intervenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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