L’improcedibilità dell’istanza di P.A.U.R. non può fondarsi su aree non idonee FER (TAR Sardegna n. 344 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità di un’istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione di un impianto a fonti energetiche rinnovabili non può fondarsi sulla sola circostanza che l’area interessata sia qualificata come non idonea dalla legge regionale. L’inidoneità dell’area, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e del d.m. 21 giugno 2024, non equivale mai a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti che, applicando l’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025), dichiarano l’improcedibilità dell’istanza, senza verificare in concreto la fattibilità del progetto. L’Amministrazione è tenuta a riavviare il procedimento, che deve concludersi con una valutazione sostanziale del progetto e non con un automatismo normativo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del P.A.U.R. relativo a un impianto eolico e agrivoltaico da realizzare in un’area del territorio di Sassari. Dopo una prima sospensione del procedimento, la Regione Sardegna, con nota del 16 dicembre 2024, comunicava il riavvio dell’iter, specificando che il progetto sarebbe stato valutato alla luce della sopravvenuta l.r. n. 20/2024.

Con successiva nota del 20 febbraio 2025, l’Amministrazione dichiarava l’istanza improcedibile, ritenendo l’area gravata da numerosi vincoli di inidoneità (Allegato B della l.r. n. 20/2024) e, quindi, l’impianto assolutamente irrealizzabile ai sensi dell’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale. Tale determinazione veniva confermata e l’istanza archiviata con la nota del 20 maggio 2025, avverso la quale la società proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della norma applicata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2023/2413/UE e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

La norma regionale, introducendo un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee, snaturava la funzione che la legislazione statale assegna a tale classificazione. L’inidoneità, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, non può equivalere a un divieto aprioristico, ma costituisce il presupposto per una verifica in concreto, nell’ambito del procedimento autorizzatorio, della compatibilità del progetto con le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Il Collegio ha altresì rilevato che la medesima sentenza n. 184/2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l’art. 1, comma 8, della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui introduceva criteri limitativi per gli interventi di repowering e revamping, in contrasto con la normativa statale. Tale disposizione, ritenuta dall’Amministrazione non applicabile al caso di specie, non poteva comunque costituire il fondamento di un diniego.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati, applicativi di norme dichiarate incostituzionali con efficacia ex tunc, sono illegittimi. La Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza automatica dell’irrealizzabilità del progetto, ma è tenuta a verificarne la fattibilità in concreto nel procedimento amministrativo, pur non potendo la ricorrente avvalersi della procedura semplificata riservata alle aree idonee. Il TAR ha quindi annullato gli atti e ha ordinato alla Regione di riavviare il procedimento, da concludere entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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