Chiusura totale strada e danno cantiere sindacato limitato ai macro vizi (TAR Veneto n. 712 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze che dispongono la chiusura temporanea al traffico di un tratto di strada per l’esecuzione di un’opera viaria costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, con conseguente sindacato del giudice amministrativo limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o arbitrarietà. Il bilanciamento tra la sicurezza della circolazione e la celere esecuzione dell’opera, da un lato, e l’interesse economico degli operatori commerciali incisi, dall’altro, non è irragionevole quando la chiusura integrale e concentrata riduce la durata complessiva del cantiere rispetto a soluzioni frazionate. La domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. postula l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova del danno-conseguenza; l’omessa attivazione tempestiva della tutela impugnatoria e cautelare rileva ai fini dell’esclusione o della riduzione del danno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Il Fatto

Una società gestrice di un impianto di distribuzione carburanti, ubicato su un tratto stradale interessato dalla realizzazione di una nuova rotatoria, agisce per il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito per effetto della chiusura totale al traffico disposta per circa quarantaquattro giorni.

La ricorrente impugna, ai soli fini risarcitori, le due ordinanze di chiusura e gli atti presupposti, deducendo la violazione del principio del neminem laedere e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Con motivi aggiunti censura la modifica delle modalità esecutive intervenuta in sede di verbale di coordinamento, che avrebbe accorpato le fasi di cantiere imponendo la chiusura integrale in luogo del transito alternato originariamente previsto, in assenza di formale approvazione e di comunicazione ai soggetti incisi. Gli enti resistenti eccepiscono l’inammissibilità e contestano, nel merito, la sussistenza dei presupposti della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione, poiché il danno è ricondotto all’asserita illegittimità di provvedimenti adottati nell’esercizio di poteri autoritativi di gestione della viabilità. Ritiene poi di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza del ricorso.

Quanto al merito, il Tribunale ricostruisce lo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., richiamando la giurisprudenza amministrativa sui requisiti cumulativi della condotta non iure e dell’elemento soggettivo. Una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve accertare la legittimità dell’atto come avrebbe fatto in sede di annullamento.

Nel caso concreto difetta, in primo luogo, il danno ingiusto, non risultando dimostrata l’illegittimità dei provvedimenti. Le ordinanze costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-organizzativa e di bilanciamento tra la sicurezza della circolazione e la celere esecuzione dell’opera. La scelta della chiusura integrale, temporalmente circoscritta, non presenta profili di irragionevolezza, essendo giustificata dall’esigenza di concentrare le lavorazioni per ridurne la durata complessiva. Le amministrazioni hanno dato conto della non praticabilità delle soluzioni alternative, mentre la ricorrente si è limitata ad allegarle in via assertiva, senza elementi tecnici sulla loro concreta fattibilità. La conclusione anticipata dei lavori comprova ex post l’adeguatezza della soluzione.

Infondata è anche la censura sugli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990: trattandosi di atti amministrativi generali, rivolti a una pluralità indifferenziata di destinatari, non sussiste obbligo di comunicazione individuale di avvio del procedimento, come già affermato da questo Tribunale. Parimenti infondata è la violazione del principio del contrarius actus, poiché la modifica del cronoprogramma costituisce rimodulazione organizzativa interna alla fase esecutiva, coerente con l’assetto programmatorio già definito.

Ad abundantiam, il Collegio rileva la carenza di prova del danno-conseguenza, che avrebbe dovuto essere parametrato al solo differenziale tra la chiusura integralmente disposta e quella originariamente programmata. Infine, la mancata tempestiva attivazione della tutela impugnatoria e cautelare rileverebbe comunque ai fini dell’esclusione o della riduzione del danno ex art. 1227 cod. civ. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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