Aree non idonee FER: l’inidoneità regionale non può equivalere a divieto assoluto e automatico (TAR Sardegna n. 342 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere riconosciuto alle regioni dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021 di individuare aree non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili non può mai equivalere alla previsione di un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che sancisce tale divieto, anche per procedimenti in corso, priva di base normativa gli atti amministrativi che ne abbiano fatto applicazione, i quali devono essere annullati. L’amministrazione, in seguito all’annullamento, è tenuta a rivalutare l’istanza, verificando concretamente e senza automatismi la compatibilità del progetto con il regime giuridico dell’area interessata, ancorché questa sia stata qualificata come non idonea dal legislatore.
Il Fatto
Una società presentava, nel settembre 2023, istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in Comune di Sassari. Il procedimento veniva prima sospeso e poi dichiarato improcedibile dall’Amministrazione regionale in applicazione della sopravvenuta legge regionale n. 20/2024.
Tale legge, nell’individuare aree non idonee su gran parte del territorio, precludeva la realizzazione degli impianti FER, estendendo il divieto anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla sua entrata in vigore. La società impugnava la comunicazione di improcedibilità e, con motivi aggiunti, la successiva conferma, deducendo l’illegittimità costituzionale e unionale della normativa regionale.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando il carattere assorbente della censura relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024, unica base normativa dei provvedimenti impugnati. Tale disposizione stabiliva il divieto di realizzazione degli impianti ricadenti in aree non idonee e la sua applicabilità anche ai procedimenti in corso.
Tale norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2025, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili espressi dalla normativa unionale e nazionale. La Corte aveva chiarito che l’individuazione di aree non idonee non può mai tradursi in un divieto assoluto, dovendo gli organi politici regionali evitare di ostacolare gli impianti sul proprio territorio in assenza di evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi.
Il TAR ne ha tratto la conseguenza che gli uffici regionali non possono ricollegare all’indicazione di non idoneità l’automatica irrealizzabilità del progetto. È invece doverosa una verifica caso per caso, nel corso del procedimento, della compatibilità dell’impianto con le caratteristiche dell’area, senza automatismi. Ciò vale anche quando l’area sia stata individuata come non idonea dal legislatore regionale.
Pertanto, annullati gli atti impugnati, è stato disposto l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento sull’istanza, da concludere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. La novità e complessità delle questioni hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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