Divieto generalizzato di pascolo agli equini esorbita dal potere regolamentare comunale (TAR Campania n. 290 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale per il godimento in natura dei pascoli, in quanto atto normativo a contenuto generale, non è soggetto all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990. Esso tuttavia non si sottrae al vincolo di proporzionalità e di ragionevolezza né al principio di legalità: può essere adottato solo nell’esercizio di un potere espressamente attribuito dall’ordinamento. Il regolamento regionale forestale che consente al Comune di determinare il carico massimo di bestiame per singola specie animale non contempla il potere di vietare del tutto il pascolo a una specie di bestiame. È pertanto illegittima, per esercizio di un potere non conferito, la disposizione regolamentare comunale che escluda in modo generalizzato gli equini da qualsiasi area destinata al pascolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio della licenza di fida pascoli per bestiame di specie bovina e di specie equina. L’amministrazione gli ha comunicato l’accoglimento dell’istanza limitatamente ai bovini, escludendo gli equini. Il ricorrente ha impugnato la modifica del regolamento comunale sui pascoli e il relativo atto applicativo nella parte in cui non prevede l’autorizzazione per gli equini.
Con una prima pronuncia il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo non impugnato l’atto applicativo. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha dichiarato la nullità della sentenza e rimesso la causa al primo giudice, rilevando che l’atto applicativo era stato ritualmente impugnato. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio, riproponendo i motivi originari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del Comune. La prima, fondata sul mancato coinvolgimento di controinteressati, è infondata: rispetto all’impugnazione di un regolamento non è possibile individuare controinteressati, trattandosi di atto a contenuto normativo, con destinatari indeterminati, che detta norme in via generale e astratta.
Anche la seconda eccezione è respinta. Il ricorrente non ha interesse a contestare l’esclusione dal pascolo di determinate aree pastorali per tutte le specie di bestiame; ha dedotto unicamente l’illegittimità dell’esclusione degli equini da qualsiasi area destinata al pascolo e ha coerentemente impugnato solo la modifica dell’art. 5 del regolamento. Né il regolamento può essere assimilato a un provvedimento plurimotivato, categoria estranea agli atti normativi, che non richiedono motivazione.
Nel merito il Collegio ritiene le censure sostanzialmente fondate. Un regolamento comunale, pur non dovendo essere specificamente motivato, resta soggetto al vincolo di proporzionalità e di ragionevolezza e, soprattutto, deve costituire esercizio di un potere effettivamente attribuito dall’ordinamento.
Il divieto generalizzato di pascolo per gli equini esorbita dal potere di disciplinare l’uso dei pascoli previsto dal regolamento regionale forestale. La disciplina regionale consente al regolamento comunale di determinare il carico massimo di bestiame per ettaro e per anno, distinto per specie animale, la durata della fida e il periodo di utilizzazione, secondo criteri di gestione sostenibile; non contempla invece la possibilità di vietare del tutto il pascolo a una specie di bestiame.
La disposizione impugnata è dunque illegittima perché espressione di un potere non conferito al Comune dall’ordinamento regionale. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, in ragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.
Nota della Redazione
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