Rigetto dell’istanza cautelare e fissazione dell’udienza di merito per il contributo allo spettacolo (TAR Puglia n. 149 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta alla sospensione di un provvedimento che determina l’assegnazione di contributi pubblici a una pluralità di beneficiari può essere respinta quando il pregiudizio allegato abbia natura esclusivamente patrimoniale, e sia pertanto suscettibile di ristoro per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito. In tale evenienza, il giudice amministrativo può disporre la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., quale strumento di tutela idoneo a contemperare l’interesse del ricorrente con quello degli altri soggetti coinvolti, evitando la paralisi dell’intero settore di intervento. La decisione sulla richiesta di notifica per pubblici proclami, ove formulata in sede di trattazione cautelare, è rimessa alla successiva valutazione nella fase di merito.

Il Fatto

L’associazione culturale ricorrente, operante nel settore dello spettacolo, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione, dando esecuzione a una procedura negoziale annuale, aveva approvato gli esiti della valutazione delle proposte progettuali e determinato i contributi spettanti ai soggetti privati beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo. La contestazione riguardava la metodologia di calcolo del contributo, definito d’ufficio come valore minore tra la somma richiesta e la quota dichiarata nell’istanza ministeriale, nonché l’attribuzione di una quota aggiuntiva ai progetti che avevano richiesto un contributo maggiore rispetto alla quota dichiarata.

L’atto impugnato aveva, in particolare, assegnato all’associazione ricorrente un contributo parametrato al dato ministeriale e non alla richiesta avanzata nella procedura regionale, determinando così una riduzione dell’importo spettante. La Regione Puglia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2026, la parte ricorrente formulava istanza cautelare e, contestualmente, chiedeva l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri soggetti controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di merito in via prioritaria, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., anziché mediante la concessione della misura cautelare richiesta. Tale conclusione è stata motivata valorizzando la natura del pregiudizio dedotto, configuratosi come meramente patrimoniale e, come tale, risarcibile per equivalente nell’ipotesi di accoglimento del ricorso nel merito.

A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato che un’eventuale sospensione degli atti impugnati avrebbe determinato la mancata assegnazione del contributo anche a tutte le altre beneficiarie della procedura, causando la paralisi dell’intero settore culturale di riferimento. La tutela cautelare richiesta, pertanto, è stata ritenuta non compatibile con il principio di proporzionalità, in considerazione degli effetti pregiudizievoli che la sua adozione avrebbe prodotto su soggetti estranei al giudizio.

Il Collegio ha, inoltre, precisato che la valutazione sull’ammissibilità e la rilevanza dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avanzata in sede di camera di consiglio nei confronti degli altri interessati alla procedura, sarà effettuata nella successiva fase di merito. In esito alla camera di consiglio, il Tribunale ha fissato la prima udienza pubblica di merito del mese di gennaio 2027 per la trattazione del ricorso, compensando tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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