La non idoneità dell’area non può equivalere a divieto assoluto di installazione FER (TAR Sardegna n. 341 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, nel consentire alle regioni di individuare con legge le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, non legittima l’introduzione di divieti assoluti e aprioristici di installazione su aree definite non idonee. L’inidoneità di un’area costituisce un dato che l’amministrazione deve valutare in concreto, senza automatismi, verificando caso per caso la compatibilità del singolo progetto con le caratteristiche e il regime giuridico del luogo. Una disciplina regionale che ricolleghi all’inidoneità l’automatica improcedibilità delle istanze di autorizzazione di impianti FER contrasta con i principi di massima diffusione delle rinnovabili sanciti dal diritto dell’Unione Europea e con la normativa statale di settore, configurandosi come un ostacolo ingiustificato allo sviluppo delle energie rinnovabili.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato alla Regione Sardegna istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico in un’area del Comune di Sassari. Il procedimento era stato sospeso in ragione di una prima legge regionale di moratoria, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale. Successivamente, la Regione aveva adottato una nuova disciplina, la l.r. n. 20/2024, che vietava l’installazione di impianti FER su gran parte del territorio, qualificando l’area interessata come non idonea. Sulla base di tale previsione, l’amministrazione aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza della società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, che costituiva l’unica base normativa dei provvedimenti impugnati. La disposizione regionale era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184 del 2025, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle energie rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e alla normativa statale di settore.
Il giudice ha richiamato il principio affermato dalla Consulta: il potere regionale di individuare le aree non idonee non può mai tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione. Tale potere, se interpretato diversamente, consentirebbe agli organi politici regionali di ostacolare gli impianti sui propri territori, in contrasto con l’esigenza di sviluppo delle rinnovabili.
Nel caso concreto, gli uffici regionali avevano illegittimamente ricollegato alla qualificazione dell’area come non idonea l’assoluta irrealizzabilità del progetto. Il TAR ha precisato che l’amministrazione è invece tenuta a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche dell’area, ancorché essa sia stata individuata come non idonea dal legislatore.
In accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati e ha ordinato alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza, da concludere entro il termine di giorni 90. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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