Co.co.co. o subordinazione? In cassazione non si rivaluta la prova: inammissibile il ricorso che maschera un terzo grado di merito (Cassazione Lavoro 18747/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 18747 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 15137/2023) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Mario De Ioris

Il principio di diritto

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia della violazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, così trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. La violazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, quale compiuta dal giudice di merito; la critica a tale ricostruzione è deducibile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non ravvisabile quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice e ritenuto non decisivo alla luce delle altre risultanze.

Il fatto

Una lavoratrice agiva nei confronti del Comune per l’accertamento della natura subordinata dei rapporti svolti in base a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in cumulo con i successivi rapporti a termine, per il risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i trentasei mesi (art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; in subordine, d.lgs. n. 368/2001). Il Tribunale di Ragusa respingeva la domanda, ritenendo non provata la subordinazione.

La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello, confermando che dall’istruttoria non erano emersi elementi idonei a dimostrare che i contratti di collaborazione avessero dato luogo a un rapporto subordinato. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La motivazione

Entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo, pur denunciando la violazione di norme di diritto (artt. 2094, 2222 c.c. e seguenti), critica in realtà la valutazione delle prove: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, mentre la censura alla ricostruzione fattuale ricade nell’art. 360, n. 5, c.p.c. La comparazione degli elementi probatori e la valutazione della loro portata appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass. n. 1102/2022; n. 18721/2018).

Anche il secondo motivo — omesso esame della documentazione sulla timbratura dei cartellini — è inammissibile: quel fatto era stato direttamente apprezzato dalla Corte territoriale, che ne aveva escluso la decisività alla luce delle altre risultanze istruttorie. Non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, né il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove (Cass. n. 30837/2025). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in 3.500,00 euro oltre esborsi.

Implicazioni pratiche

La contestazione della qualificazione di un rapporto — collaborazione coordinata e continuativa o subordinazione di fatto — non può passare, in cassazione, per la rivalutazione delle prove: occorre indicare un effettivo error iuris su un fatto incontestato. L’art. 360, n. 5, c.p.c. copre soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il diverso apprezzamento di singoli elementi (qui, le timbrature) già valutati dal giudice. Chi rivendica la subordinazione di fatto deve quindi costruire già nel merito un quadro probatorio solido e coerente, perché il giudizio di legittimità non offre una seconda valutazione delle prove.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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