Estinzione del giudizio di rinvio e giudicato sui capi non cassati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1899 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente. In caso di cassazione con rinvio, l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione non preclude il formarsi del giudicato sulle parti non cassate, ove abbiano autonomo rilievo: la statuizione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti cassate, mentre i capi non cassati non sono travolti dall’estinzione e acquistano autorità di giudicato. L’estinzione lascia intatte le statuizioni irrevocabili non oggetto della pronuncia di annullamento, applicandosi il disposto di cui all’art. 310 c.p.c., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato, conservano efficacia le statuizioni di merito su cui si sia formato il giudicato. Il rigetto di un motivo di ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata, senza che rilevi la natura processuale della ragione posta a base della decisione di rigetto. Al principio di diritto richiamato in una sentenza di legittimità solo a fini esplicativi del motivo non può attribuirsi l’efficacia di regola iuris posta a fondamento della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva accolto l’appello dei lavoratori, condannando la società a corrispondere gli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 33 c.c.n.l. per il personale non medico delle case di cura private del 25.10.1990, per gli anni dal 2003 fino al 2020. La vicenda traeva origine da precedenti pronunce che avevano riconosciuto il diritto dei dipendenti all’incremento retributivo per i periodi dal 1991 al 1994 e dal 1995 al 2002.
In particolare, la sentenza della Corte d’appello n. 1500/2007, che aveva confermato nell’an il diritto agli scatti in virtù dell’efficacia ultrattiva del giudicato esterno formatosi sul biennio 1991-1994, era stata parzialmente cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17797/2012, limitatamente alla questione della prescrizione. Il giudizio di rinvio non era stato riassunto, con conseguente estinzione dell’intero processo. La società ricorrente contestava l’applicazione dell’effetto ultrattivo del giudicato anche agli anni oggetto della nuova causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, strettamente connessi. Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 384, primo comma, c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza n. 17797/2012 non avesse determinato il passaggio in giudicato nel merito per aver rigettato il secondo motivo per ragioni esclusivamente processuali. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c., assumendo l’inopponibilità dell’estinzione del giudizio al vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di legittimità.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo che risolva una questione con propria individualità. Nel caso di cassazione con rinvio, l’estinzione per mancata riassunzione non preclude il formarsi del giudicato sulle parti non cassate, ove abbiano autonomo rilievo. Applicando tale principio alla fattispecie, la sentenza n. 1500/2007 aveva statuito che la retribuzione individuale di anzianità dovesse essere corrisposta alla stregua del maturato, senza ulteriori incrementi, sulla base dello scatto riconosciuto per l’ultimo anno da sentenza passata in giudicato.
La Corte ha precisato che il rigetto del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1500/2007, ancorché fondato su ragioni processuali relative alla mancata produzione dei documenti, aveva determinato il passaggio in giudicato del capo concernente l’ultrattività del giudicato esterno. La successiva estinzione del giudizio di rinvio non poteva incidere sulle statuizioni irrevocabili non oggetto della pronuncia di annullamento.
Quanto al principio di diritto richiamato dalla sentenza n. 17797/2012, la Corte ha chiarito che esso era stato riportato solo a fini esplicativi del motivo di ricorso e non aveva costituito la regola iuris posta a fondamento della decisione: non poteva quindi attribuirsi ad esso l’efficacia vincolante invocata dalla società. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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