Ottemperanza per il bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 229 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando l’Amministrazione all’erogazione, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel medesimo termine, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico della struttura debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docente e all’accredito della somma. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che non aveva tuttavia dato corso ad alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa è emerso che la sentenza n. 361/2025 del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 31 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 4 dicembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale.
Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dall’intervento richiesto dalla parte interessata. In caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario potrà avvalersi dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.