Giudicato di condanna alla Carta docente, termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 232 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta elettronica del docente, passata in giudicato, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la natura non alimentare dello stesso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza, notificata in data 11 giugno 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato, né nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza n. 81/2024 era stata notificata al Ministero in data 11 giugno 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 3 dicembre 2025. Ha altresì verificato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la rituale notifica del ricorso in data 7 dicembre 2025.
Conseguentemente, il TAR ha disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’esecuzione, con espressa previsione della possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha valorizzato l’autonoma ragione ostativa della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nella specie, il ritardo è stato ritenuto riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP. Inoltre, il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità formativa, non è stato configurato come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 400,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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