Il provvedimento giurisdizionale non eseguito dalle PP.AA. e la fase di ottemperanza si aprono solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni (TAR Sardegna n. 228 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione dei giudicati di condanna delle pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro, la parte creditrice può proporre ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. al solo fine di ottenere che il giudice amministrativo dichiari l’obbligo dell’Amministrazione di provvedervi entro un termine assegnato, decorrente dalla comunicazione della decisione ovvero dalla sua notificazione, se anteriore; ciò senza che assuma rilievo l’avvenuta inutile scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito, per l’esecuzione spontanea. Ove l’inottemperanza persista, il giudice amministrativo è tenuto a nominare sin da subito un commissario ad acta, con obbligo di provvedere in via sostitutiva, potendo questi ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione. La sentenza, notificata il 26.02.2025, era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo esecutivo nel termine di 120 giorni dalla notifica, la ricorrente ha adito il TAR Sardegna in sede di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere e che, per il caso di persistente inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la ritualità della domanda diottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro fosse stata notificata, che fosse passata in giudicato e che il ricorso fosse stato notificato all’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato fondato il ricorso, in quanto risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito, senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, concretizzandosi l’inottemperanza al giudicato.
In accoglimento della domanda, il TAR ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, specificando che l’esecuzione deve avvenire mediante riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario dovrà operare come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte, entro il termine di 90 giorni.
In merito alle spese di lite, il TAR ha condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione, liquidandole equitativamente in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Tribunale ha motivato la riduzione rispetto ai parametri tariffari facendo leva sulla natura seriale del contenzioso in materia, caratterizzato da un’attività difensiva ripetitiva e standardizzata.
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Nota della Redazione
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