Liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato con riduzione del 50% (TAR Sardegna n. 202 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire osservando la tariffa professionale, senza che l’importo risulti superiore ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. Ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, i compensi spettanti al difensore nel processo amministrativo sono dimezzati. Il giudice, valutata la limitata complessità della controversia e l’esito del giudizio, definito con decreto di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, può applicare la riduzione del 50% dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, ulteriore rispetto al dimezzamento previsto dal citato art. 130.
Il Fatto
Il genitore di una studentessa non ammessa alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2023/2024 ha proposto ricorso avverso il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto di ammissione provvisoria. Il giudizio si è concluso con decreto decisorio che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il difensore ha quindi depositato istanza di liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda azionata non si palesava come manifestamente infondata, condizione necessaria per la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio. Ha quindi esaminato l’istanza di liquidazione, ritenendo applicabile l’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone di osservare la tariffa professionale senza superare i valori medi.
Richiamato l’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, il Collegio ha evidenziato che il giudice, ai fini della liquidazione, deve tenere conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, nonché dei risultati conseguiti. I valori medi possono essere aumentati di regola sino all’80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
Il Tribunale ha quindi considerato l’attività effettivamente svolta dal difensore, la natura e la limitata complessità della controversia, definita con decreto decisorio dichiarativo dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto equo applicare la riduzione del 50% dei parametri medi, oltre all’ulteriore dimezzamento ex art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, previsto per il processo amministrativo.
All’esito, il Collegio ha determinato in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori come per legge, la somma spettante al difensore a titolo di compenso, in luogo dei € 4.060,65 richiesti, liquidando tale importo con decreto di pagamento.
Nota della Redazione
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