Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e assorbimento delle censure (TAR Lazio n. 906 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando risultino carenti la prova del requisito economico e quella del requisito alloggiativo. La mancata presentazione dell’asseverazione da parte di un’organizzazione abilitata integra, di per sé, valido motivo di revoca, poiché l’art. 24 bis d.lgs. n. 286/1998 richiede che l’istanza provenga da un’associazione dei datori comparativamente più rappresentativa a livello nazionale. L’attestazione di idoneità alloggiativa deve riferirsi all’alloggio effettivamente destinato al lavoratore e deve essere in corso di validità. Il giudice, ove ritenga infondate le censure rivolte a uno dei motivi posti a base dell’atto, idoneo da solo a sostenerne la legittimità, può respingere il ricorso su tale rilievo, assorbendo le altre censure.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. L’atto, adottato il 19 febbraio 2024, non era stato notificato al lavoratore.

La revoca si fondava su tre motivi: la mancata registrazione del primo ingresso nei termini di legge, la mancata produzione della documentazione economica prevista dall’art. 24 bis d.lgs. n. 286/1998 e l’assenza della documentazione di idoneità alloggiativa. Il ricorrente deduceva la forza maggiore nel ritardo, l’eccesso di potere e l’insussistenza degli obblighi di asseverazione e alloggiativi. In sede cautelare la sospensione era stata accolta con ordinanza n. 4859/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente le censure e, a un esame più approfondito di quanto consentito in sede cautelare, le ritiene infondate. Pur risultando che le parti si erano attivate per la registrazione del primo ingresso, manca la prova del requisito economico e di quello alloggiativo.

Sul primo profilo, la domanda non indicava nell’apposito riquadro la provenienza da un’associazione di categoria firmataria del protocollo per l’asseverazione. Il patronato a cui si era rivolto il datore di lavoro non rientrava tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale indicate dal Protocollo di intesa previsto dall’art. 24 bis d.lgs. 286/1998. La mancata asseverazione, indispensabile a provare il requisito economico, costituiva già di per sé legittimo motivo di revoca.

Quanto al requisito alloggiativo, l’attestazione prodotta in origine riguardava un alloggio sito in un comune diverso da quello dell’impiego, riferito a Roma. Essa risaliva inoltre al 2021 ed era scaduta al momento della domanda nel 2023. La cessione di un fabbricato del settembre 2023 non poteva valere, essendo priva di ogni attestazione di idoneità.

Il Collegio ricorda la regola consolidata per cui, ove siano infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi posti a base dell’atto, idoneo da solo a comprovarne la legittimità, il ricorso può essere respinto su tale rilievo, con assorbimento delle altre censure, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 7340/2024. Non essendo superati due dei tre motivi ostativi, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00. È respinta l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 126 co. 3 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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