Cittadinanza italiana e reato estinto: il precedente penale fonda il diniego (TAR Lazio n. 3646 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il precedente penale, pur se oggetto di estinzione del reato, può essere valorizzato come fatto storico ai fini del giudizio prognostico di affidabilità e di integrazione nella comunità nazionale, anche se collocato in periodo anteriore al decennio di osservazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco: si limita al supporto istruttorio, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Spetta al ricorrente allegare elementi idonei a dimostrare il difetto di logicità del provvedimento, non essendo sufficiente la mera doglianza sulla mancata valutazione della condotta successiva al reato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di cittadinanza italiana, notificato in data oscurata. Il provvedimento si fonda su un decreto penale di condanna emesso per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., divenuto esecutivo, non dichiarato dall’interessato al momento della domanda.

Con due motivi, esaminati congiuntamente, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, lamentando che l’amministrazione si sarebbe limitata a menzionare il precedente senza valutare la natura del reato, l’assenza di ulteriori carichi pendenti, la regolarità dello stile di vita e il grado di inserimento sociale proprio e della famiglia. La domanda di sospensiva è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la domanda risale a un periodo leggermente anteriore al decennio e che il reato si colloca appena prima del cd. periodo di osservazione. Richiama tuttavia l’orientamento secondo cui anche fatti antecedenti al decennio, soprattutto quando costituiscono indici di mancata integrazione, possono entrare nella valutazione complessiva dell’amministrazione.

Il punto centrale è quello della discrezionalità amministrativa. Il sindacato giudiziale non può che essere estrinseco e formale, limitandosi alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

Su questo terreno il ricorrente non ha assolto il proprio onere. Limitandosi a dolersi della mancata valorizzazione della condotta successiva al reato, non ha dimostrato il difetto di logicità del provvedimento, che ha giustificato il diniego valorizzando in chiave prognostica il precedente relativo al reato citato. La giurisprudenza amministrativa, in fattispecie analoghe, ha ritenuto adeguata tale motivazione.

Quanto alla veridicità dei fatti, il ricorrente non ha chiarito perché, pur affermando di aver conosciuto il decreto penale solo dopo il preavviso di rigetto, non abbia chiesto la rimessione in termini per l’opposizione, essendosi limitato a domandare la pronuncia di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Né ha suffragato, anche solo indiziariamente, l’assunto di estraneità ai fatti.

Da ultimo, il Collegio afferma che è legittima la valutazione quale fatto storico di un reato estinto ai fini del giudizio prognostico sull’idoneità del richiedente ad assumere i doveri dello status civitatis. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della limitata attività processuale della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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