Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dei titoli edilizi (TAR Sicilia n. 1596 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, dei provvedimenti di annullamento in autotutela degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione ove le parti concordino sulla sopravvenuta carenza di interesse e il venir meno degli atti contestati risulti documentato. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei confronti delle parti private, in presenza di reciproca litigiosità e di scusabili errori nella individuazione del soggetto proprietario dell’immobile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato da lavori edilizi eseguiti in forza di una SCIA in sanatoria e di una autorizzazione regionale, ha sollecitato al Comune di Messina e al Genio Civile l’annullamento in autotutela dei relativi titoli, assumendone l’irregolarità.

Con nota del dicembre 2025 il Comune ha escluso la sussistenza di difformità urbanistiche. Il ricorrente ha impugnato tale nota, l’autorizzazione del Genio Civile del 2025 e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Si sono costituiti il Comune, il Genio Civile e i controinteressati.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il Genio Civile ha rappresentato di aver vagliato le doglianze del ricorrente e di aver appurato, all’esito di un’articolata istruttoria, l’effettiva sussistenza di incongruenze nella pratica edilizia contestata, provvedendo quindi ad annullare l’autorizzazione rilasciata. Ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, richiamando la tardività del ricorso rispetto alla data in cui il ricorrente aveva acquisito conoscenza dell’atto regionale.

Il controinteressato titolare della SCIA ha evidenziato che, a seguito dell’annullamento regionale, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, adducendo che le irregolarità deriverebbero da un inadempimento dello stesso ricorrente in relazione a obblighi assunti in forza di un accordo transattivo del 2003. La controinteressata indicata come proprietaria formale ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva.

Con memoria il ricorrente ha confermato la cessazione in relazione all’autorizzazione del Genio Civile ma ha ribadito l’interesse alla decisione sull’atto comunale, non essendo ancora concluso il procedimento di autotutela. Successivamente il Comune ha rappresentato di aver definitivamente concluso il procedimento, annullando in autotutela la SCIA, e ha chiesto dichiararsi la cessazione con compensazione delle spese.

Il Collegio, preso atto delle concordanti dichiarazioni delle parti e del documentato annullamento in autotutela degli atti impugnati, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese tra ricorrente e amministrazioni, in considerazione della contestata tardività del ricorso e della sua incidenza sul contegno procedimentale del Comune, nonché nei confronti delle parti private, per i profili di reciproca litigiosità e la scusabilità dell’errore nella individuazione del proprietario. È stata infine disposta l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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