La mobilità esterna dei pubblici dipendenti è cessione del contratto e la giurisdizione spetta al giudice ordinario (TAR Sardegna n. 167 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione del contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che ha giurisdizione sull’unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti. La giurisdizione del giudice amministrativo non sussiste neppure quando si deduca l’illegittimità degli atti presupposti o il loro contrasto con precedenti pronunce giurisdizionali, atteso che la dedotta violazione del giudicato non costituisce un criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione. Tale conclusione non è scalfita dalla circostanza che la procedura si svolga mediante atti di natura autoritativa o para-selettiva, dovendosi avere riguardo al bene della vita perseguito, che resta quello della modificazione soggettiva del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Una dipendente a tempo indeterminato di un Comune partecipava a una procedura straordinaria di mobilità indetta dalla Regione per l’acquisizione di personale nella Direzione generale della Protezione civile. L’avviso originario non richiedeva il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, poi introdotto in corso di procedura a seguito di rilievi governativi sulla compatibilità costituzionale della disciplina. A causa del diniego di nulla osta del proprio ente, la partecipante veniva esclusa dalla selezione con determinazione conclusiva del procedimento.
La ricorrente impugnava l’esclusione e gli atti connessi, lamentando anche la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale amministrativo che aveva annullato gli atti generali della procedura. La Regione si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente, reso su un ricorso analogo, con cui è stato affermato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La conclusione si fonda sull’orientamento giurisprudenziale prevalente, fatto proprio dalle Sezioni Unite n. 32624 del 2018 e n. 33213 del 2018, secondo cui la mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti non costituisce una procedura concorsuale di nuova assunzione, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti.
La Corte ha precisato che la residuale giurisdizione del giudice amministrativo, prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, riguarda esclusivamente le procedure concorsuali di assunzione, ovvero quelle preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro o ai concorsi interni per l’inquadramento in aree o categorie superiori. Non rileva, invece, la circostanza che la mobilità sia attuata tramite procedure para-selettive o mediante atti amministrativi di natura autoritativa.
Il Collegio ha quindi respinto la tesi della ricorrente, secondo cui la giurisdizione amministrativa sarebbe radicata per il solo fatto che l’atto impugnato costituisse esercizio di potere autoritativo in violazione del giudicato. Pur riconoscendo il rilievo della doglianza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, il Tribunale ha chiarito che la lesione dedotta inerisce al mancato perfezionamento della mobilità e, quindi, alla cessione di un rapporto di lavoro già in essere. Il bene della vita perseguito resta l’immissione nei ruoli regionali mediante passaggio diretto e la vicenda rimane ancorata alla sfera dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro.
La dedotta violazione del giudicato, pertanto, non assume rilievo quale criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione, ma dovrà essere apprezzata dal giudice ordinario, il quale potrà disapplicare gli atti amministrativi illegittimi o elusivi del giudicato. La sentenza dichiara il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione, indicando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale ordinario, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.