Obbligo di alternativa tra restituzione e acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri (TAR Sardegna n. 166 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio, è tenuto a scegliere tra la restituzione del bene, previa rimozione delle opere e corresponsione del risarcimento per l’occupazione illegittima, e l’acquisizione non retroattiva al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Detta scelta presuppone una deliberazione del Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, e non può essere condizionata dalla carenza di risorse finanziarie dell’ente. Il valore venale del bene, ai fini dell’indennizzo, va determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, con effetto ex nunc, e le somme già erogate a titolo di indennità devono essere detratte da quanto dovuto.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di terreni in Comune di Nuoro, erano stati immessi in possesso dell’amministrazione nel 1996 per la realizzazione di opere di completamento della rete idrica, con termine finale dell’occupazione legittima fissato al 31 dicembre 2001. I lavori si erano conclusi nel luglio 2002, ma non era mai stato emanato il decreto di esproprio. I proprietari avevano pertanto agito per ottenere la restituzione dei beni o, in subordine, la condanna dell’ente all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante e al risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, individuando nel Comune di Nuoro il soggetto attuatore delle opere e, quindi, l’unico legittimato a restituire i terreni ovvero a valutare l’interesse alla conservazione dell’opera pubblica mediante il ricorso all’istituto di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Quanto al merito, il TAR ha rilevato che, pur in presenza dell’adesione del Comune alla richiesta di acquisizione sanante formulata in via subordinata dai ricorrenti, non risultava che la volontà espressa in giudizio fosse stata preceduta dalla deliberazione del Consiglio comunale richiesta dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. Ha pertanto condannato l’ente a provvedere, nel termine di sessanta giorni, in via alternativa, alla restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, ovvero all’acquisizione autoritativa con effetto ex nunc e con corresponsione delle somme previste dalla norma.
Il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie, ritenendo le questioni relative alla quantificazione dell’indennizzo devolute alla giurisdizione della Corte d’Appello, e ha richiamato il principio, ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25707 del 2024, secondo cui il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante va determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo. Ha inoltre precisato che, oltre all’indennizzo, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale, nonché un’ulteriore maggiorazione annua per l’occupazione illegittima.
Infine, il Collegio ha escluso l’efficacia esimente invocata dal Comune in relazione alle proprie difficoltà finanziarie, rilevando come l’art. 42-bis preveda la detrazione delle somme già erogate ai proprietari, anche di quelle risultate non dovute a seguito della rideterminazione giudiziale. La presenza di tale meccanismo di detrazione ha condotto alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con compensazione nei confronti del solo Ente di Governo dell’Ambito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.