Concorso pubblico, assunzione intervenuta prima della decisione e sopravvenuto difetto di interesse: il ricorso è improcedibile (TAR Sardegna n. 163 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso gli atti di una procedura concorsuale quando il ricorrente, dopo la proposizione del gravame, dichiari di non aver più interesse alla decisione, avendo nel frattempo ottenuto un’occupazione stabile presso un’altra amministrazione. L’accertamento della cessazione della controversia non richiede una pronuncia nel merito e prescinde dall’esito della procedura concorsuale impugnata, potendo il giudice dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura della Regione Sardegna (LAORE) con cui era stato bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori tecnici geometri, nonché il provvedimento di attribuzione del punteggio dei titoli e la successiva determinazione di approvazione della graduatoria finale. Il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di quattro punti per il possesso del diploma di laurea specialistica, ritenendo il titolo equipollente a quelli previsti dal bando.

Nelle more del giudizio, il ricorrente è stato assunto presso un’altra amministrazione, a decorrere dal 7 novembre 2023, e ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese; l’amministrazione ha aderito, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna, investito della questione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha dato atto della memoria depositata dal ricorrente il 23 ottobre 2025 e dell’adesione dell’amministrazione. Ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione a seguito dell’assunzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circostanza che determinava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del ricorrente.

Il Collegio ha evidenziato che l’amministrazione si era costituita solo formalmente, che non era intervenuta alcuna pronuncia in sede cautelare e che la richiesta di improcedibilità era stata avanzata dalla stessa parte ricorrente. Ha pertanto ritenuto sussistente il sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente dalla decisione del ricorso.

La circostanza che il ricorrente avesse già ottenuto una stabile occupazione configurava infatti il venir meno dell’interesse strumentale alla caducazione degli atti della procedura concorsuale impugnata, atteso che la sua posizione in graduatoria era ormai irrilevante rispetto alla sua situazione lavorativa. La dichiarazione di improcedibilità ha assunto pertanto carattere doveroso, non essendo necessario alcun approfondimento nel merito delle censure prospettate.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura della declaratoria e l’atteggiamento processuale delle parti, entrambe concordi sulla richiesta di improcedibilità. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, tenuta da remoto, e la sentenza è stata depositata il successivo 26 gennaio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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