Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 524 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, ancorché intervenuta solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, determina il conseguimento del bene della vita e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che deve essere pronunciata in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo in corso di causa. Per i contenziosi di natura seriale e standardizzata, il giudice amministrativo può liquidare equitativamente le spese in misura ridotta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva innanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi.
Il Ministero si costituiva in giudizio. Nelle more del procedimento, la ricorrente depositava una nota con cui rappresentava l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, che aveva provveduto all’accredito delle somme dovute, sia pure tardivamente. Ciononostante, la parte insisteva per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nel valutare la fattispecie, ha riconosciuto che l’esecuzione spontanea del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione, ancorché intervenuta successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, aveva determinato il pieno conseguimento del bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale circostanza integra gli estremi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Sul distinto capitolo delle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che la Pubblica Amministrazione aveva adempiuto al comando giudiziale solo dopo l’incardinamento della causa. Tale condotta processuale ha giustificato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, non potendo l’adempimento tardivo elidere la circostanza che la parte sia stata costretta ad agire in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto.
Infine, il Tribunale amministrativo ha valorizzato la natura estremamente seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, caratterizzato da attività difensive ripetitive e standardizzate. Tale peculiarità ha indotto il Collegio a una liquidazione equitativa e contenuta delle spese, determinate in complessivi € 600,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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