Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 296 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo deve limitarsi a prendere atto di tale dichiarazione, senza esaminare il merito della controversia, dichiarando il ricorso improcedibile. La natura formale della decisione e la richiesta in tal senso della parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva respinto la sua istanza di rettifica, ai sensi dell’art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, della perimetrazione di un Ulteriore Contesto Paesaggistico del tipo “Cordone Dunale” insistente su un’area di sua proprietà.

Si erano costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Ministero della Cultura – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, mentre il Comune di Porto Cesareo, regolarmente intimato, non aveva prestato costituzione. Nel corso del giudizio, la società ricorrente aveva depositato una memoria con cui aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la memoria depositata dalla ricorrente in data 19 dicembre 2025 conteneva una dichiarazione univoca di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. Sul punto, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, citando Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, secondo cui il giudice non può che prendere atto di tale dichiarazione, senza potere o dovere procedere all’esame del merito della controversia.

La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse integra una delle cause di improcedibilità espressamente previste dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. trattandosi di una sopravvenienza che priva la parte di un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, conformemente alla richiesta della parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione, che non ha richiesto accertamenti di merito. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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