Ottemperanza per Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 71 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel medesimo termine, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta, che può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi.
Il Fatto
Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle l’importo di euro 1.500,00 a titolo di Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 2 luglio 2025, era passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notificazione della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Sassari in data 4 novembre 2025, e la notifica del ricorso per ottemperanza in data 11 novembre 2025. Ha quindi verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per l’esperibilità del rimedio ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dal momento della richiesta di intervento da parte della ricorrente, con espressa previsione della facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente ma, considerata la natura seriale del contenzioso in materia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, le ha liquidate in misura ridotta, pari a euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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