Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR condanna il Ministero ed individua il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 73 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla Carta Elettronica del Docente costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per l’ottemperanza è fondato e il giudice amministrativo deve condannare l’Amministrazione ad eseguire la pronuncia, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. In materia di spese di lite, il giudice può equamente ridurre i compensi in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio finanziario della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato corso ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La sentenza era inoltre passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in giudizio.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, disponendo che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente alla parte ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro novanta giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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