Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 4359 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità senza entrare nel merito delle censure proposte. La peculiarità della questione trattata costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022, recante il riparto tra le aziende fornitrici del c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché i presupposti decreti ministeriali del 6 ottobre 2022 e del 6 luglio 2022 e l’accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome il 7 novembre 2019.
Con successivi motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato l’atto dirigenziale del medesimo Dipartimento n. 1 del 08/02/2023, recante “Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con i relativi allegati. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che parte ricorrente aveva depositato, in data 21 gennaio 2026, una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta nel corso del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla definizione del merito della controversia.
Richiamato l’art. 84, comma 4, c.p.a., il Tribunale ha ritenuto che, in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato dalla parte, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile. La norma codicistica, infatti, attribuisce rilievo alla sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità del giudizio, senza che sia necessario esaminare le censure di merito proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata. La complessità e la novità delle questioni relative al meccanismo del payback sui dispositivi medici, oggetto di ampio contenzioso a livello nazionale, hanno infatti giustificato il ricorso al criterio della soccombenza virtuale attenuata, non ravvisandosi i presupposti per una condanna alle spese.
La sentenza è stata quindi pubblicata con dispositivo di declaratoria di improcedibilità del ricorso, compensazione delle spese e ordine di esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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