Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 629 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione all’erogazione della Carta docente, è fondato quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e va verificato alla data di proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta, destinato a operare solo su istanza del creditore e senza compenso ove coincida con un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto il presupposto dell’azione: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 3 giugno 2024. La copia conforme era stata notificata all’Amministrazione in data 14 febbraio 2024.
Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Si tratta del lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Determinante è risultata l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Su questa base il ricorso è stato accolto, con obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto designato, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono corrisposte direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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