La pianificazione demaniale tra sindacato debole e discrezionalità tecnica (TAR Abruzzo n. 516 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una zona oggetto di concessione demaniale marittima come “stabilimento balneare” ovvero come “servizio spiaggia per strutture ricettive” è rimessa alla discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata con gli atti generali di pianificazione e non può essere risolta in base al lessico atecnico degli atti concessori. La tipologia non contemplata dal piano regionale sovraordinato non è di per sé illegittima se sostanzialmente corrispondente a una tipologia da esso prevista. Le scelte pianificatorie di dettaglio sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza tecnica, non sostituibili dalla diversa valutazione del giudice. Le previsioni pianificatorie generali ed astratte che escludono indennizzi o ampliamenti non ledono direttamente il concessionario, richiedendo un atto applicativo che produca una lesione concreta e attuale.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale, subentrato nella titolarità di una concessione demaniale marittima per un complesso balneare, ha impugnato la delibera comunale di adozione della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale. Le osservazioni presentate avverso il piano erano state rigettate, poiché l’area era stata tipizzata come “servizi di spiaggia per strutture ricettive” e non come “stabilimento balneare”, con una riduzione della fascia destinata ai servizi e la mancata previsione di un indennizzo per la riduzione della consistenza della concessione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei parametri del piano regionale sovraordinato e del legittimo affidamento, chiedendo anche l’ampliamento del fronte mare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente, secondo cui la qualificazione della zona è frutto della discrezionalità tecnico-amministrativa della pianificazione, non essendo dirimente il lessico utilizzato nei provvedimenti concessori. Ha inoltre chiarito che la tipologia dei “servizi spiaggia per strutture ricettive” corrisponde sostanzialmente a quella degli “stabilimenti balneari con impianti mobili” del piano regionale, sicché non sussiste alcun contrasto con lo strumento sovraordinato.

Quanto alla delimitazione della fascia destinata ai servizi, la scelta comunale di seguire l’andamento del lungomare “a prescindere dalle rientranze delle rotonde” è stata ritenuta priva di profili di manifesta illogicità. La diversa soluzione prospettata dal concessionario è stata giudicata una mera alternativa tecnica, insindacabile dal giudice amministrativo, che non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

La domanda relativa all’indennizzo è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. La previsione del piano che esclude l’indennizzo e prevede solo la riduzione del canone ha natura generale ed astratta e necessita di un atto applicativo che produca una lesione concreta e attuale nella sfera giuridica del concessionario.

Analogamente, la richiesta di ampliamento del fronte mare è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata. Il meccanismo compensativo richiesto avrebbe inciso su interessi parimenti rilevanti dei concessionari confinanti e sull’interesse pubblico alla conservazione della spiaggia libera. La norma regionale che consente l’ampliamento in presenza di fenomeni erosivi condiziona tale possibilità alla verificazione di un pregiudizio attuale e concreto, non allegato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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