Soccorso istruttorio illegittimo e violazione del bando quale lex specialis (TAR Puglia n. 27 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce lex specialis della procedura ed esprime un atto di auto-vincolo che l’amministrazione non può disattendere. La clausola che prescrive, a pena di esclusione, l’allegazione del curriculum vitae corredato della dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 è espressione della par condicio competitorum e non tollera deroghe. Il soccorso istruttorio attivato per sanare l’omissione di tale dichiarazione è pertanto illegittimo, perché consente a un candidato di completare ex post un requisito che il bando imponeva a pena di esclusione. Ne consegue l’illegittimità derivata dell’atto di approvazione della graduatoria che colloca al primo posto il candidato che avrebbe dovuto essere escluso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 559 del 23.6.2023 con cui il Comune resistente ha preso atto e approvato la graduatoria finale e la nomina del vincitore di una selezione per il conferimento di un incarico di funzioni tecniche nell’ambito di progetti PNRR. Con la stessa iniziativa ha impugnato la successiva determinazione di conferimento dell’incarico al vincitore, i verbali della procedura e, in via strumentale, il bando e lo schema di avviso.
Il ricorrente ha contestato la mancata esclusione del controinteressato, che avrebbe omesso di rendere la dichiarazione di veridicità richiesta a pena di esclusione con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum vitae. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via principale il motivo incentrato sulla mancata esclusione del concorrente risultato vincitore. La censura muove dalla violazione dell’art. 4 del bando, che impone a pena di esclusione di corredare la domanda con un curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il Tribunale ritiene il motivo fondato. Dalla documentazione in atti risulta dimostrato che il curriculum del candidato vincitore, allegato alla domanda di partecipazione, è sprovvisto della dichiarazione richiesta a pena di esclusione. Il Collegio sottolinea che la previsione del bando non lascia adito a dubbi, perché collega espressamente all’omissione della dichiarazione la sanzione dell’esclusione dalla procedura.
Il percorso argomentativo si fonda sul rilievo che il bando costituisce lex specialis della procedura selettiva e, come tale, atto di auto-vincolo che l’amministrazione non può in alcun caso disattendere. Su questa base il Collegio qualifica come illegittimo il soccorso istruttorio disposto dall’amministrazione, avendolo ritenuto in violazione della richiamata previsione e concretante una patente violazione della par condicio competitorum.
Da tale illegittimità discende, in via derivata, quella dell’atto di approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui colloca al primo posto il candidato che, in osservanza delle regole cristallizzate dal bando, avrebbe dovuto essere escluso. L’accoglimento del primo motivo, formulato in via principale, assorbe le ulteriori censure proposte in via meramente subordinata.
Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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