CIGO negata per incendio da carenze manutentive se rischio d’impresa (TAR Sicilia n. 3109 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è legittimo quando l’evento che ha sospeso l’attività produttiva trova origine in carenze manutentive e in un’inadeguata organizzazione della sicurezza, riconducibili alla sfera di controllo dell’imprenditore. Il requisito della non imputabilità dell’evento, richiesto dall’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 e dal decreto ministeriale n. 95442/2016, va inteso nel senso che i fatti sospensivi devono restare estranei alla gestione d’impresa: l’istituto non copre rischi imprenditoriali né negligenze del datore di lavoro. L’assenza di specifiche linee guida tecniche di settore non esclude il dovere organizzativo di prevenzione. Il requisito della transitorietà si valuta in concreto e difetta quando la sospensione si inserisce in un’esigenza riorganizzativa strutturale. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti e sviamento di potere.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un’unità produttiva in zona industriale. Il 5 novembre 2024 un incendio, originato dalla rottura del cilindro dell’introduttore billetta della pressa con fuoriuscita di olio idraulico a contatto con parti incandescenti, colpisce lo stabilimento. L’evento provoca due infortuni lievi e il sequestro probatorio disposto dalla Procura, revocato nel febbraio 2025; l’Azienda Sanitaria Provinciale adotta una prescrizione a dicembre.

La società presenta quindi domanda di CIGO per il periodo novembre-dicembre 2024. L’INPS, sede di Ragusa, la respinge ritenendo la vetustà degli impianti, la non conformità delle politiche di sicurezza e manutenzione, l’imputabilità dell’evento alla gestione aziendale e il difetto di transitorietà. Proposto ricorso, la società deduce la violazione del decreto ministeriale n. 95442/2016 e l’eccesso di potere, sostenendo l’imprevedibilità della rottura e la valutazione ex ante della transitorietà.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua i presupposti costitutivi della misura nell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 e negli artt. 1, 2, 3 e 8 del decreto ministeriale n. 95442/2016: evento oggettivamente non imputabile all’impresa e di natura transitoria, idoneo a sospendere o ridurre l’attività lavorativa.

Sul primo requisito, la ricostruzione istruttoria conferma che l’impianto era stato oggetto, nel periodo 2020-2024, di interventi di revamping e di aggiornamento del software incidenti sulle prestazioni della macchina. Gli accertamenti dell’Azienda Sanitaria richiamati dall’INPS evidenziano carenze manutentive e l’assenza di un manuale d’uso aggiornato. L’argomentazione della ricorrente sull’imprevedibilità della rottura e sull’assenza di norme tecniche specifiche non supera tale giudizio: l’assetto organizzativo e tecnico della sicurezza e della manutenzione è imputabile a chi gestisce l’impresa, e l’assenza di linee guida UNI non vale di per sé a escludere il dovere organizzativo di prevenzione.

Il Tribunale richiama la propria sent. n. 2288/2024, secondo cui il requisito della non imputabilità esige che i fatti causativi della sospensione siano estranei alla sfera di controllo dell’imprenditore. Le carenze segnalate dall’ASP rientrano nella gestione imprenditoriale, con esclusione del requisito. La CIGO, si precisa, non può coprire rischi d’impresa o negligenze gestionali.

Sulla transitorietà, valutata in concreto con riferimento alla situazione oggettiva esistente al momento dell’evento e della sospensione, il Collegio valorizza la necessità di interventi di ammodernamento, la precedente CIGO per ammodernamento degli impianti, l’ipotesi di dismissione di quote e l’assenza di un piano concreto di ripresa. Il trasferimento temporaneo della produzione presso altro stabilimento e il ricorso a subfornitura confermano un’esigenza riorganizzativa strutturale.

Quanto alle garanzie procedimentali, il contraddittorio si è svolto regolarmente e l’Amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che dalla motivazione emergano le ragioni del rigetto. Sul piano del sindacato, l’INPS esercita una discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo può intervenire solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o sviamento di potere, profili non emersi. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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