Sospensione della chiusura notturna per i distributori automatici h24 (TAR Abruzzo n. 162 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 deve essere sorretta da un’approfondita istruttoria e da un’adeguata motivazione, tanto in ordine all’impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con gli ordinari strumenti preventivi e sanzionatori, quanto in ordine alla concreta idoneità della misura prescelta a rimuovere la criticità. Detta misura non può essere estesa, senza adeguata valutazione, alle attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande, la cui utilità è costituita proprio dalla continuità del servizio erogato h24. In sede di bilanciamento cautelare, l’interesse imprenditoriale del gestore e l’interesse della collettività a fruire del servizio continuativo prevalgono sull’interesse pubblico, ove quest’ultimo possa essere garantito con pari efficacia dai rimedi ordinari apprestati dall’ordinamento.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un distributore automatico di alimenti e bevande funzionante h24. Il Comune di Corropoli emanava un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, per fronteggiare situazioni di degrado e pericolosità nei parchi pubblici. Con il punto 7 del provvedimento, l’Amministrazione estendeva la chiusura notturna dei pubblici esercizi di somministrazione, nella fascia oraria tra le 24:00 e le 8:00, anche alle attività di distribuzione automatica.

La società impugnava l’ordinanza, chiedendone la sospensione cautelare, deducendo la carenza di istruttoria e motivazione e la sproporzione della misura, tale da vanificare l’attività di distribuzione automatica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che le censure dedotte presentassero apprezzabili profili di fondatezza. In primo luogo, ha rilevato che l’ordinanza risultava carente di istruttoria e motivazione sia sulla impossibilità di fronteggiare la condizione di degrado con gli ordinari strumenti di prevenzione e sanzionatori, sia sulla concreta idoneità della contrazione degli orari di vendita a risolvere la criticità. La motivazione non spiegava perché i rimedi ordinari non fossero sufficienti, né perché il limite orario fosse lo strumento adeguato.

In secondo luogo, il TAR ha evidenziato la peculiarità dell’attività di distribuzione automatica, la cui utilità è intrinsecamente legata alla continuità dell’erogazione. Una limitazione degli orari di funzionamento ne comprime in radice la funzione economica, senza che sia dimostrato un beneficio concreto per la sicurezza pubblica, atteso che detta attività non implica la presenza di persone e non è fonte di aggregazione o di turbative alla quiete pubblica.

All’esito del bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accordato prevalenza all’interesse imprenditoriale della società e all’interesse della collettività a usufruire dell’unico distributore automatico h24 presente in zona. L’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità e della quiete è stato ritenuto recessivo, potendo essere garantito con pari efficacia con il ricorso ai rimedi ordinari che l’ordinamento appresta.

La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale limitatamente al punto 7. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di merito e ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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