Regolarizzazione ex art. 34-ter rende improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione (TAR Lombardia n. 4291 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla regolarizzazione delle opere realizzate in parziale difformità dal titolo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione. Il ricorrente, avviando la procedura di sanatoria, non trae alcuna utilità concreta dalla decisione di merito, poiché la definizione del rapporto passa per il procedimento amministrativo di regolarizzazione. La regola processuale dell’improcedibilità presuppone la sopravvenienza di una situazione che rende superflua la pronuncia giurisdizionale, e l’avvio della S.C.I.A. integra tale presupposto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile residenziale nel Comune di Biassono, hanno impugnato l’ordinanza n. 48 del 1.10.2024, con cui l’ente locale ha ingiunto la rimozione o la demolizione delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. Il sopralluogo comunale del 4.09.2024 aveva rilevato l’inosservanza della distanza dal confine e l’incremento delle dimensioni della costruzione rispetto al progetto originario.

In sede cautelare, il Tribunale ha sospeso il provvedimento con ordinanza n. 1511/2024. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno avviato una procedura di mediazione civile e poi hanno formalizzato istanza di regolarizzazione presso gli uffici comunali. All’udienza pubblica del 26.11.2025 il difensore ha dato atto della positiva definizione della mediazione e dell’avvio della procedura ai sensi dell’art. 34-ter.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di possibile improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, sottoponendolo alle parti. La questione giuridica centrale riguarda l’incidenza dell’avvio della procedura di regolarizzazione sul giudizio pendente avverso l’ordinanza di demolizione.

Il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento consolidato, ex multis Cons. Stato, V, n. 7203/2024, TAR Lombardia n. 10/2025, n. 3091/2024, n. 3198/2023, n. 3139/2023 e n. 1222/2021, dal quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi. Secondo tale indirizzo, la richiesta di un titolo in sanatoria – o la presentazione agli stessi fini di una S.C.I.A. – rende improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.

La ragione risiede nella sopravvenuta carenza di interesse: poiché la regolarizzazione delle opere consegue alla presentazione della segnalazione certificata, secondo la disciplina dell’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001, i ricorrenti non trarrebbero alcuna utilità concreta dalla coltivazione del giudizio e dalla decisione nel merito.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione integrale delle spese in considerazione della natura in rito della decisione. La sentenza è stata pronunciata a seguito di camera di consiglio, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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