Nullità per elusione del giudicato e nomina del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 441 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo, per elusione del giudicato formatosi in sede di ottemperanza, l’atto con cui l’amministrazione, nel rinnovare il procedimento di vigilanza, esercita il potere in violazione dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento, disapplicando la qualificazione giuridica della carica coperta dal giudicato e applicando in modo non restrittivo le disposizioni eccezionali in tema di inconferibilità. L’interpretazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 39/2013, deve essere funzionale alla prevenzione del conflitto di interessi, senza valutare la natura o l’entità dell’impegno svolto. In caso di contegno inerte e contraddittorio dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., con facoltà di delega, per l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento di alcuni atti riguardanti il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, il TAR aveva ordinato alla Regione di rinnovare il procedimento di vigilanza sulla composizione dell’organo, designando un funzionario privo di conflitti di interessi e accertando tutte le situazioni di inconferibilità e incompatibilità dichiarate dai consiglieri eletti. La Regione, dopo un primo esito interlocutorio, concludeva il procedimento con una determinazione che escludeva la sussistenza delle cause di inconferibilità in capo ad alcuni componenti, segnalando all’ANAC solo una parte delle criticità riscontrate. Avverso tale atto il ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo la declaratoria di nullità e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza, ritenendo che il potere di vigilanza, attribuito dalla legge regionale alla Giunta, fosse stato correttamente esercitato dal Direttore del Dipartimento, in coerenza con l’effetto conformativo delle precedenti sentenze. Ha, invece, accolto le censure relative all’elusione del giudicato, rilevando che la Regione non si era conformata a tutte le indicazioni impartite, in particolare a quelle sullo svolgimento di un controllo sostanziale sulle cause di inconferibilità di cui agli artt. 4 e 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013. In relazione alla prima causa, il Tribunale ha precisato che, una volta coperta dal giudicato la qualificazione della carica come amministratore di ente pubblico di livello regionale, l’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’eventuale percezione di compensi nei due anni precedenti, senza valutare natura, entità o idoneità dell’impegno a influire sull’elezione. Quanto alla seconda causa, il Collegio ha ritenuto elusiva l’applicazione della norma derogatoria di cui all’art. 13-ter d.l. n. 4/2022, che esclude le cause di incompatibilità per i consiglieri di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La disposizione, di carattere eccezionale, va interpretata restrittivamente e non può trovare applicazione alle fattispecie di inconferibilità né a soggetti che non ricoprivano già la carica elettiva al momento della sua entrata in vigore. Il Tribunale ha, infine, dichiarato la nullità degli atti impugnati e ha nominato commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, per l’esercizio del potere di vigilanza entro novanta giorni, ritenendo necessario garantire l’effettività della tutela in considerazione del contegno inerte e contraddittorio dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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