La residenza “virtuale” è residenza legale ai fini della cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 7030 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante senza fissa dimora, ancorché effettuata tramite il ricorso ad un indirizzo di residenza c.d. “virtuale” o “fittizia”, è idonea a soddisfare il requisito della residenza “legale” richiesto dall’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La nozione di residenza legale coincide, ai fini in esame, con quella di residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 572/1993. L’ordinamento impone l’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora nel Comune ove ha stabilito il proprio domicilio, sicché dall’utilizzo della residenza virtuale non può discendere alcun automatismo ostativo, dovendo l’Amministrazione verificare caso per caso l’eventuale uso elusivo dello strumento, con onere di compiuta motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del 27.1.2025 con cui la Prefettura di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, presentata ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione prefettizia aveva fondato il diniego sulla ritenuta carenza del requisito della residenza legale decennale, poiché il periodo in cui l’istante era risultato iscritto ad un indirizzo di residenza “virtuale” o “fittizia” — e non “reale” — non poteva essere computato, difettando la prova dell’effettiva integrazione nel tessuto socio-economico dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, in conformità al recente indirizzo della Sezione e ai richiami del Consiglio di Stato, sezione III, con l’ordinanza cautelare n. 4244 del 16.10.2023 e la sentenza n. 11044 del 16.12.2022. Il Collegio ha innanzitutto delineato la cornice normativa, rammentando che il requisito della residenza decennale è presupposto indefettibile della naturalizzazione e deve permanere sino alla prestazione del giuramento, ex art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993, in quanto espressivo del legame con il territorio del Paese ospitante.
Quanto alla “legalità” della residenza, il Tribunale ha richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 572/1993, secondo cui è legalmente residente chi risiede avendo soddisfatto le condizioni in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. La nozione di residenza legale coincide, quindi, con quella di residenza anagrafica, accertabile sulla base delle certificazioni anagrafiche, come già chiarito dalla Sezione. La disciplina richiamata — legge n. 1228/1954 e d.P.R. n. 223/1989 — impone l’iscrizione nel Comune di dimora abituale e, per la persona senza fissa dimora, nel Comune ove ha stabilito il domicilio, contemplando la registrazione presso un indirizzo convenzionale quale “Via Modesta Valenti” in Roma.
Il Tribunale ha quindi affermato che la circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 chiarisce che l’indirizzo “virtuale” è la modalità necessaria per attuare le previsioni della legge anagrafica, consentendo ai senza fissa dimora l’accesso a diritti fondamentali e alle autorità il controllo del territorio. L’iscrizione anagrafica del senza fissa dimora, ancorché tramite via fittizia, è pertanto idonea a soddisfare il requisito della legalità della residenza. La deliberazione della giunta del Comune di Roma n. 110/2024 conferma la sussistenza di obblighi di reperibilità gravanti sull’iscritto, la cui violazione determina la cancellazione per irreperibilità, con ricadute sulla continuità della residenza.
Ne discende che dall’utilizzo della residenza virtuale non può derivare alcun automatismo ostativo: è compito dell’Amministrazione verificare, con motivazione compiuta, se lo strumento, di per sé lecito, sia stato impiegato per eludere le leggi. L’interpretazione della Prefettura, non sorretta da atti di indirizzo del Ministero e foriera di disparità di trattamento territoriale, è stata ritenuta non condivisibile, con conseguente annullamento del decreto e obbligo di riesame dell’istanza secondo i criteri enunciati.
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Nota della Redazione
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