Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: valore probatorio della dichiarazione di non interesse (TAR Liguria n. 1016 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata anche in assenza di una rituale rinuncia al ricorso. La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione costituisce, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., un valido argomento di prova della sopravvenuta mancanza di interesse, tale da imporre al giudice di prendere atto della circostanza e di dichiarare il ricorso improcedibile.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione della Giunta Comunale di Rapallo n. 329/2023, recante modifica dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971, nonché, con motivi aggiunti, la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2024 e gli atti conseguenti, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Il Comune di Rapallo si costituiva in giudizio per resistere al gravame, mentre le società controinteressate restavano intimate.
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava una dichiarazione con cui affermava di non avere più interesse alla decisione del ricorso. All’udienza pubblica del 19 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione depositata dalla ricorrente, pur non integrando i presupposti formali per una valida rinuncia, è comunque idonea a costituire un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822.
Il Giudice ha quindi precisato che, a fronte di tale dichiarazione, non residua alcun margine di apprezzamento, dovendosi limitare a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione della definizione in rito del giudizio e della costituzione solo formale dell’Amministrazione, mentre nulla è stato statuito in relazione alle parti rimaste intimate.
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Nota della Redazione
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