Annullato il decreto conclusivo negativo del PUA dopo l’annullamento del giudizio di VIA (TAR Basilicata n. 230 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento conclusivo del procedimento di Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), emanato ai sensi dell’art. 27, comma 8, quinto periodo, D.Lgs. n. 152/2006 all’esito della conferenza di servizi, non è un atto meramente consequenziale o confermativo, ma è l’atto terminale del procedimento e come tale è autonomamente impugnabile, consentendo la reiterazione delle censure già dedotte avverso gli atti endoprocedimentali, senza che operi il ne bis in idem. Detto provvedimento, ove motivato per relationem al giudizio negativo di compatibilità ambientale e ai pareri presupposti, deve essere annullato qualora questi ultimi siano stati annullati dal giudice amministrativo, difettando in tal caso dei presupposti legittimanti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale per la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori. Il procedimento si era concluso con pareri negativi da parte del Ministero della Cultura, della Regione e della Commissione VIA-VAS, cui era seguito un giudizio negativo di compatibilità ambientale emanato di concerto tra i Ministeri competenti. A valle di tale esito, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente aveva statuito la conclusione della conferenza di servizi con esito negativo.
La società aveva impugnato i pareri e il giudizio di VIA dinanzi al TAR, che aveva respinto il ricorso. In seguito, aveva impugnato anche il decreto conclusivo del procedimento, eccependo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalla controinteressata. Ha infatti rilevato che il decreto impugnato, emanato ai sensi dell’art. 27, comma 8, quinto periodo, D.Lgs. n. 152/2006, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e non un atto meramente confermativo, con la conseguenza che la società poteva legittimamente reiterare le censure relative agli atti endoprocedimentali, senza che potesse trovare applicazione il principio del ne bis in idem.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10363 del 29.12.2025, con cui era stato riformato il precedente giudizio di primo grado e annullati il giudizio negativo di compatibilità ambientale e i pareri presupposti. Il giudice d’appello aveva rilevato l’illogicità del richiamo all'”effetto selva” in un’area già caratterizzata dalla presenza di altri impianti eolici, nonché l’insufficienza della motivazione sul pregiudizio alle matrici ambientali.
In ragione di tale intervenuto annullamento, il TAR ha ritenuto che il decreto conclusivo impugnato, motivato per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 al giudizio negativo di VIA e ai pareri annullati, fosse rimasto privo dei propri presupposti legittimanti. L’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto sono pertanto conseguiti in via caducante.
La sentenza è stata infine dichiarata esente da condanna alle spese, disponendosi la compensazione per eccezionali motivi, con condanna del Ministero dell’Ambiente al rimborso del solo contributo unificato.
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Nota della Redazione
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