Divieto di detenzione armi e discrezionalità prefettizia (TAR Abruzzo n. 335 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia concernenti la detenzione e l’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell’apprezzare l’affidabilità del richiedente, atteso che tali atti abilitativi incidono su beni giuridici di primario interesse pubblico quali l’ordine e la sicurezza pubblica. La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali che non integrino reato. Il provvedimento di divieto di detenzione di armi risulta legittimo quando si fondi su elementi concreti, ancorché non penalmente rilevanti, da cui si possa desumere la non completa affidabilità del soggetto al buon uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura dell’Aquila aveva confermato il precedente decreto del 2019 di divieto di detenzione delle armi, emesso in ragione di una denuncia querela per minacce sporta nei suoi confronti da una cittadina straniera.

Avverso tale atto deduceva vizi di eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà e omissione motivazionale, rilevando che l’amministrazione non avrebbe considerato l’intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato contestato. La resistente amministrazione si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato. Richiamando il parere della Questura reso in sede di riesame, il Collegio ha evidenziato che la valutazione di inaffidabilità del ricorrente non derivava esclusivamente dalla denuncia, ma da una pluralità di elementi: l’ammissione, resa al Pubblico Ministero, di aver ingiuriato e offeso la donna; la conferma di tale circostanza da parte di un testimone; e un acceso scontro verbale con il personale del Commissariato, sintomatico della natura emotiva del soggetto.

Il Collegio ha quindi richiamato il consolidato principio per cui l’autorità di pubblica sicurezza gode di un’ampia discrezionalità nel valutare se il soggetto sia meritevole del titolo abilitativo, potendo la revoca o il diniego fondarsi su un giudizio di prevedibilità dell’abuso che valorizzi anche fatti isolati ma significativi o vicende personali non aventi rilevanza penale. In tale ottica, la circostanza della sopravvenuta archiviazione non risulta dirimente, potendo l’amministrazione fondare il proprio convincimento su elementi di fatto obiettivamente accertati, ancorché non costituenti reato.

La sentenza precisa che la valutazione compiuta dalle competenti autorità non appare affetta da quei vizi manifesti di illogicità, erroneità o carenza istruttoria che soli possono legittimare l’annullamento del diniego delle autorizzazioni di polizia. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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