Il pagamento ridotto determina l’improcedibilità del ricorso sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 4807 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento dell’importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, effettuato nella misura ridotta del 25% ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, intervenuto nelle more del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non già la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere postula, infatti, la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione, laddove l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti e connessi. In seguito all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano mediante pagamento in misura ridotta al 25%, la società ha provveduto al versamento dell’importo dovuto. La Regione ha quindi preso atto dell’intervenuto pagamento con proprio decreto dirigenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata nel gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, il quale prevede che, una volta scaduto il termine per il pagamento, le regioni accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati, determinando appunto la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali.
Il TAR ha tuttavia qualificato diversamente la fattispecie, ritenendo che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La circostanza fattuale del pagamento integrale della quota ridotta rende, infatti, inutile la prosecuzione del giudizio, poiché l’interesse sostanziale sotteso all’azione risulta ormai satisfatto per effetto del versamento e del conseguente provvedimento regionale di presa d’atto.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale, permettendo di ottenere il bene della vita agognato; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito, come nel caso di specie, richiamando Cons. Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824.
La natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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