Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Campania n. 1793 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento della domanda. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta e, in funzione compulsoria, condanna al pagamento dell’astreinte calcolata sugli interessi legali, entro il limite del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per il tramite della c.d. “carta elettronica” del docente, per due annualità, e aveva condannato il Ministero al pagamento.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione in data 17 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato. L’amministrazione è rimasta inerte e la ricorrente ha chiesto la condanna, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’azione è stata proposta nel rispetto dei termini di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza risulta passata in giudicato e non è stata allegata prova dell’adempimento. Il ricorso è dunque fondato: va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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