Difetto di interesse sopravvenuto e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Abruzzo n. 332 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiari espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., e l’amministrazione confermi, per sua parte, l’avvenuto pagamento delle somme dovute. La carenza di interesse, concorde tra le parti, esclude ogni residua utilità di una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 179/2025 del Giudice di Pace di Avezzano, con cui era stato accolto il suo diritto al pagamento di alcune somme. Nel corso del giudizio, il Comune resistente si costituiva depositando documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, sia pure successivamente al deposito del ricorso.
Con memoria del 11 maggio 2026, la ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; il Comune confermava, per sua parte, tale difetto di interesse. All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, il Collegio riservava la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preso atto della espressa dichiarazione di parte ricorrente e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il Collegio ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Il Collegio ha sottolineato che, nel caso di specie, la carenza di interesse era stata espressamente e concordemente dichiarata da entrambe le parti: la ricorrente aveva riconosciuto l’avvenuto pagamento, mentre il Comune aveva confermato l’avvenuta esecuzione dell’obbligo. Nessun dubbio poteva quindi sussistere sulla mancanza di qualsiasi utilità residua per la parte ricorrente rispetto a una pronuncia di merito.
Quanto alle spese, l’esito in rito del giudizio e la richiesta espressa delle parti hanno giustificato la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, rimasto a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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