Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione della sentenza sul bonus docenti (TAR Lombardia n. 3921 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, attestata dalla stessa parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione del giudizio in tal senso non esclude la pronuncia sulle spese, che possono essere compensate qualora l’originaria proposizione del ricorso risulti affetta da vizi procedurali, come il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, i docenti ricorrenti avevano ottenuto il riconoscimento del diritto a ricevere l’importo annuo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 quale contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme sulla carta elettronica del docente. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pretesa, così determinando i ricorrenti ad adire il giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la parte ricorrente aveva depositato una nota con cui dava atto che l’amministrazione aveva provveduto a eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di carta del docente. Preso atto della soddisfazione della pretesa creditoria, il Tribunale ha ritenuto che il giudizio dovesse essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, richiamando il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale termine, funzionale a consentire all’amministrazione di provvedere spontaneamente, non era maturato in quanto la notifica via PEC della sentenza ai fini del predetto adempimento non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell’amministrazione, all’indirizzo PEC principale inserito nel Registro delle PP.AA., come prescritto dall’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012.
La pronuncia, pertanto, pur rilevando l’avvenuta esecuzione del titolo, ha inteso valorizzare il profilo procedurale relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio e al rispetto dei termini dilatori, tali da giustificare la compensazione delle spese pur in presenza di un esito satisfattivo per i ricorrenti. Il dispositivo ha, infine, ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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