Cessazione della materia del contendere per adesione al pagamento ridotto del 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Abruzzo n. 268 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata prevista dall’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa di estinguere l’obbligazione mediante versamento del 25 per cento degli importi indicati. Il pagamento in misura ridotta determina la cessazione della materia del contendere del giudizio pendente, con compensazione delle spese di lite. La dichiarazione resa dal difensore con atto depositato, corredata dalla ricevuta del bonifico, costituisce titolo sufficiente per la declaratoria, ove l’amministrazione nulla opponga.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e gli atti connessi, con cui le veniva richiesto di ripianare pro quota il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il ricorso era diretto anche avverso i decreti ministeriali del 6.7.2022 e del 6.10.2022, l’Accordo CSR del 7.11.2019 e le deliberazioni di ricognizione del fatturato adottate dalle ASL abruzzesi.

Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, introducendo una misura di definizione agevolata per le aziende che avevano proposto ricorso avverso i provvedimenti di ripiano. La società ricorrente ha aderito all’opzione, versando alla Regione Abruzzo la somma di € 53.860,00, corrispondente al 25 per cento dell’importo indicato nel provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dal difensore della società ricorrente il 2 marzo 2026, con la quale era stata documentata l’integrale adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La norma, nel testo convertito dalla legge n. 118/2025, espressamente prevede che il versamento della quota del 25 per cento determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback dispositivi medici.

Il pagamento effettuato, documentato dalla ricevuta di bonifico allegata all’atto di parte, integra la fattispecie normativa dell’estinzione dell’obbligazione in misura ridotta, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito. L’amministrazione regionale, ritualmente costituita, non ha opposto alcuna contestazione in ordine all’avvenuto adempimento e ai suoi effetti processuali.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la richiesta conforme delle parti e la previsione normativa citata imponevano tale esito. La natura satisfattiva dell’adempimento ha reso superfluo l’esame delle censure dedotte avverso gli atti impugnati, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia nel merito. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in coerenza con la previsione dell’art. 7 citato, che espressamente contempla tale regola per i giudizi definiti mediante la definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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