Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici 2015-2018 (TAR Abruzzo n. 266 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, effettuato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle stesse aziende e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. Ne consegue la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e gli atti presupposti, con cui le veniva richiesto il ripianamento pro quota del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. La ricorrente ha altresì gravato le deliberazioni delle ASL abruzzesi di ricognizione del fatturato e i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida per il ripiano.

Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introducendo specifiche disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, consentendo alle aziende fornitrici di adempiere agli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

La Motivazione del Tribunale

La società ricorrente ha depositato, in data 29.01.2026, una dichiarazione del proprio difensore con cui ha documentato di aver corrisposto alla Regione Abruzzo, in data 5.9.2025, l’importo del 25% del dovuto, secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione regionale sul proprio sito istituzionale. Tale adempimento, per espressa disposizione normativa, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai medesimi anni.

L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, non ha opposto nulla alla richiesta. Il TAR, rilevata la conformità della domanda alla previsione normativa citata e verificata l’assenza di contestazioni, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite. La pronuncia si inserisce nel contenzioso seriale relativo al payback dei dispositivi medici, definito dalla scelta del legislatore di chiudere le controversie pendenti attraverso un meccanismo di adempimento agevolato e transattivo, ancorché imposto, che ha trovato piena applicazione nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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