Permesso per attesa occupazione escluso senza rapporto di lavoro cessato (TAR Sicilia n. 2325 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell’impianto del d.lgs. n. 286/1998, riposa sul presupposto della perdita del posto di lavoro. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non è applicabile a chi non abbia mai concluso un contratto di lavoro subordinato, neppure quando la mancata stipulazione sia riconducibile al recesso del datore di lavoro. Il titolo in esame non ha ratio umanitaria o solidaristica e la sua estensione interpretativa agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’accesso regolare in Italia per lavoro, anche in relazione ai percorsi formativi dei Paesi di origine di cui all’art. 23 d.lgs. n. 286/1998. Sul piano dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione non è tenuta a ponderare circostanze sopravvenute mai portate alla sua attenzione.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero inserito in un programma di formazione professionale svolto nel Paese di origine ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 286/1998, ha ottenuto il visto di ingresso e, giunto in Italia, non ha stipulato il contratto di soggiorno: il datore di lavoro aveva nel frattempo manifestato l’indisponibilità ad assumere. La Questura ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il primo ricorso, definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, era stato preceduto da un’ordinanza cautelare che onerava l’Amministrazione di riesaminare il caso alla luce dell’orientamento del giudice d’appello. Il riesame si è concluso con un nuovo diniego, fondato sull’inapplicabilità di quell’orientamento ai visti collegati a percorsi formativi. Di qui il secondo ricorso dinanzi al Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che le ragioni di tutela dello straniero sono omogenee nelle procedure degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 286/1998 e che le conclusioni della Questura, improntate a una distinzione tra le due fattispecie, non sono condivisibili. Il Tribunale ritiene però di rimeditare il precedente avviso cautelare, alla luce del più recente orientamento del Cons. Stato, Sez. III, sent. 12.03.2026, n. 2011, che richiama Sez. III n. 7186 del 2025, n. 4679 del 2025, n. 3158 del 2025 e n. 2403 del 2025.

Secondo tale indirizzo, l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. La fattispecie esclude il caso in cui non sia mai stato concluso un contratto di lavoro dipendente, quantunque il mancato perfezionamento non dipenda dalla volontà dell’istante.

L’argomento è ermeneutico: l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 àncora il titolo alla “perdita” del posto di lavoro. Chi ha già dimostrato di poter reperire un’occupazione legittima e adeguata può ragionevolmente reperirne una nuova nel tempo concesso dalla norma. Al titolo non è invece riconoscibile alcuna ratio umanitaria o solidaristica a tutela di chi subisca il ripensamento del datore di lavoro.

A sostegno concorre una considerazione pratica: l’estensione in via interpretativa della fattispecie renderebbe assai facile l’aggiramento delle regole sull’accesso regolare in Italia per lavoro, consentendo di ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti di legge. Il Collegio richiama, in proposito, i dati risultanti dagli atti questorili sull’attività di assunzione del datore di lavoro interessato.

Quanto al profilo dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, le circostanze sopravvenute asseritamente ostativa al diniego non sono mai state portate all’attenzione dell’Amministrazione. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi nella materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *