Sopralluogo sisma: l’istanza semplice basta se presentata entro il termine prorogato (TAR Abruzzo n. 93 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di richieste di sopralluogo finalizzate alla ricostruzione post-sisma, per i comuni del cratere e per quelli ricadenti nell’Area I di cui agli allegati 1 e 2 alla legge n. 229/2016, la presentazione dell’istanza semplice di sopralluogo è sufficiente ove effettuata entro il termine, prorogato al 28 febbraio, indicato dalle circolari della struttura commissariale. L’Amministrazione non può, in tale evenienza, pretendere la produzione di una perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, dovendo invece attenersi alle procedure semplificate previste dalla normativa emergenziale. Il diniego fondato sulla carenza di tale documentazione è pertanto illegittimo, configurandosi il fumus boni iuris del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un edificio sito nel Comune di Crognaleto, località Senarica, danneggiato dagli eventi sismici, presentavano all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 – Abruzzo una richiesta di sopralluogo sull’immobile. Con nota del 13 gennaio 2026, l’Amministrazione comunicava il diniego alla richiesta, ritenendo necessaria la presentazione di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Avverso tale provvedimento i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, condividendo la prospettazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Tale Agenzia, nella propria nota del 30 gennaio 2026, aveva chiarito che la circolare DiComaC del 12 febbraio 2017 prevede, per i comuni indicati e per quelli dell’Area I, che la richiesta di primo sopralluogo o di revisione di un precedente sopralluogo con esiti specifici sia stata prorogata al 28 febbraio, essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una istanza semplice di sopralluogo, secondo il modello IPP.

Il Collegio ha quindi rilevato che l’Amministrazione, nel diniego impugnato, non si è attenuta alle procedure semplificate previste dalla normativa emergenziale, illegittimamente richiedendo un adempimento documentale non dovuto nel caso di specie. La mancanza della perizia asseverata non poteva, pertanto, costituire valido motivo di rigetto dell’istanza.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, osservando che il perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione impedisce ai ricorrenti di accedere alle procedure di ricostruzione post-sisma e di beneficiare delle misure di sostegno economico previste dalla legislazione emergenziale. Il danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto grave e irreparabile.

In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 novembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *