Annullamento dell’interdittiva per vizi formali non travolge la modifica soggettiva del RTI (Cons. Stato n. 5688 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’informazione interdittiva antimafia per vizi di carattere formale e procedimentale non travolge i provvedimenti che la stazione appaltante abbia adottato, in sua vigenza, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, dovendo la legittimità di tali atti essere scrutinata alla stregua del principio del tempus regit actum. L’efficacia retroattiva del giudicato amministrativo non è assoluta: trova un limite intrinseco nel sopravvenuto mutamento della realtà fattuale o giuridica che non consenta l’integrale ripristino dello status quo ante. L’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non ha portata retroattiva, limitandosi a sospendere temporaneamente gli effetti della misura interdittiva senza rimuovere i provvedimenti espulsivi già maturati. Il requisito della continuità del possesso dei requisiti di ordine generale deve permanere per tutta la durata della procedura e della fase esecutiva.
Il Fatto
La società capogruppo di un RTI aveva presentato istanza di permanenza nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la c.d. white list. Nelle more del procedimento la Provincia ha aggiudicato al raggruppamento un appalto per la realizzazione di opere di viabilità; il contratto è stato stipulato nel giugno 2023.
Nel luglio 2023 il Prefetto ha respinto la domanda di iscrizione con provvedimento interdittivo. La Provincia ha quindi chiesto al RTI di individuare un nuovo mandatario ai sensi dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016; le altre imprese hanno formalizzato la modifica soggettiva, approvata con determinazione dell’agosto 2023. Ammessa al controllo giudiziario, la società ha chiesto il reintegro nell’appalto, ottenendo un diniego. Il TAR ha respinto il ricorso per motivi aggiunti e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione, potendo prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità. Il primo motivo muove dall’assunto che l’annullamento dell’interdittiva, disposto con una precedente pronuncia di annullamento per vizi del procedimento e per omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa, avrebbe automaticamente travolto l’estromissione della società dall’appalto.
La Corte articola il ragionamento sotto un duplice profilo. Quanto all’ambito oggettivo del giudicato, l’efficacia della pronuncia resta confinata entro i limiti soggettivi e oggettivi della controversia e ai vizi dedotti: l’annullamento per vizi formali non impedisce la reiterazione del provvedimento con il medesimo contenuto sostanziale, emendato dai profili procedimentali. La decisione richiamata non è quindi entrata nel merito della condizione di permeabilità mafiosa dell’impresa, lasciando aperto l’esito delle rinnovate valutazioni prefettizie.
Quanto al rapporto con le sopravvenienze, il giudicato amministrativo va eseguito secondo buona fede, ma deve confrontarsi con il principio di continuità dell’azione amministrativa. La retroattività non è assoluta e trova un limite nel mutamento della realtà che non consenta il ripristino dello status quo ante, potendo residuare, semmai, il solo rimedio risarcitorio per impossibile esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
Nel caso concreto il subentro del nuovo RTI, disposto con determinazione dell’agosto 2023, è circostanza anteriore al giudicato annullatorio e integra un tratto autonomo dell’azione amministrativa, da valutare secondo il tempus regit actum. All’atto della determinazione la società non era iscritta in white list ed era destinataria dell’interdittiva, non sospesa in sede cautelare. La stazione appaltante ha correttamente applicato gli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016: l’interdittiva sopravvenuta ha carattere ostativo alla prosecuzione del rapporto per il venir meno della continuità del possesso dei requisiti, che devono sussistere senza soluzione di continuità in tutte le fasi.
Il controllo giudiziario non ha portata retroattiva: sospende temporaneamente gli effetti dell’interdittiva, ma non elimina gli effetti già prodotti nei rapporti in corso, né rimuove i provvedimenti espulsivi maturati. Il decreto del giudice della prevenzione non supera l’interdittiva, ma ne conferma la sussistenza. L’eventuale annullamento dell’atto prefettizio rileva unicamente sul piano risarcitorio, restando la stazione appaltante obbligata ad adottare con celerità i provvedimenti conseguenti.
Il secondo motivo è respinto rilevando che la distinzione tra fase pubblicistica e privatistica non incide sulla necessità di evitare che un’impresa attinta da interdittiva si aggiudichi, stipuli od esegua contratti pubblici. La deroga dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 opera solo nella fase esecutiva; nella specie, pur stipulato il contratto, la fase operativa non è mai iniziata prima del subentro del nuovo RTI. Spese compensate.
Nota della Redazione
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